Cassazione Civile, Sentenza n. 25344/2020 del 11/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente avverso la cartella di pagamento per omessi/ritardati versamenti (IRAP, IRES, IVA, ritenute) per gli anni 2002-2003. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis e 42 d.P.R. n.600/1973 e dell'art.54-bis d.P.R. n.633/1972 nonché dell'art.25 d.P.R. n.602/1973 (primo motivo); omessa motivazione su fatto decisivo (secondo motivo); violazione degli artt. 36-bis e 54-bis e dell'art.6 legge n.212/2000 (terzo motivo). In sostanza, l'Amministrazione censurava la decisione della CTR per aver qualificato l'attività di controllo come accertamento sostanziale e per aver ritenuto carente la motivazione della cartella di pagamento, mentre dall'Ufficio si sosteneva che si trattava di controllo automatizzato/cartolare e di mera liquidazione di somme per omessi o tardivi versamenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha cassato la sentenza della CTR Lazio, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati. La Corte ha ritenuto che, sia con riferimento ai crediti risultanti dal modello 770 (ritenute) sia al Modello Unico (IVA, imposte), l'Ufficio aveva effettuato un controllo cartolare/automatizzato che si traduceva in mera liquidazione dei tributi dovuti per omissioni o ritardi di versamento; di conseguenza la cartella di pagamento era sufficientemente motivata mediante il richiamo alle dichiarazioni. Il secondo e terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Va inoltre annotato che Equitalia Sud non si è costituita.
Norme richiamate
L'art.36-bis disciplina il controllo automatizzato e di tipo cartolare: quando l'ufficio limita il controllo al riscontro dei dati dichiarati (omessi o ritardati versamenti) l'attività è mera liquidazione e il richiamo alla dichiarazione nella cartella assolve all'obbligo di motivazione
Analogamente al controllo sulle imposte dirette, il controllo formale/automatizzato sull'IVA che riscontra omessi o tardivi versamenti è attività di liquidazione, non di accertamento sostanziale, e la cartella è motivata dal richiamo ai dati dichiarati
Norme sull'esazione e iscrizione a ruolo richiamate nella valutazione della legittimità dell'iscrizione e della motivazione della cartella di pagamento
Richiamata in relazione al diritto di difesa del contribuente e agli obblighi motivazionali dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto rispettati tali principi nell'ipotesi di controllo cartolare per omissioni/tardivi versamenti
art. 360 primo comma n.3 e n.5
Richiamati quali parametri di censura per violazione di norme e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione normativa (n.3) e assorbiti gli altri (n.5)
giurisprudenza di riferimento della Corte di Cassazione
Cass. 16/11/2018 n.29582; Cass. 28/11/2018 n.30791; Cass. 20/09/2017 n.21804; Cass. 28/06/2019 n.17479
Consolidati principi secondo cui il disconoscimento del credito d'imposta mediante controllo automatizzato è legittimo quando si tratti di verifica cartolare priva di valutazioni giuridiche e che, in caso di iscrizione a ruolo per omissione o ritardo di versamento, il richiamo alla dichiarazione è sufficiente a motivare la cartella e non è richiesta la preventiva comunicazione di irregolarità
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione procede con controllo automatizzato/cartolare basato sul riscontro documentale delle dichiarazioni (es. verifica di versamenti omessi o tardivi), l'attività è di mera liquidazione e non di accertamento sostanziale
- La cartella di pagamento che richiama i dati della dichiarazione può considerarsi sufficientemente motivata se il recupero riguarda somme per omessi o ritardati versamenti, poiché il contribuente è in condizione di comprendere la natura della pretesa
- La riduzione dei crediti d'imposta indicati dal contribuente, se deriva dall'accertato mancato o tardivo versamento, può essere il semplice effetto aritmetico del controllo cartolare e non richiede valutazioni di merito sull'esistenza del credito
- Non è sempre necessaria la comunicazione di irregolarità di cui all'art.36-bis DPR 600/1973 quando l'iscrizione a ruolo concerne importi dovuti per omissione o ritardo di versamento
- In caso di decisione del giudice di merito che qualifica come accertamento ciò che è invece controllo automatizzato, l'Amministrazione può ricorrere in cassazione per violazione di legge, ottenendo la cassazione e il rinvio se la Corte ritiene che la motivazione della cartella fosse sufficiente
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