Cassazione Civile, Sentenza n. 25310/2020 del 11/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ministeri)
La controversia
Il richiedente, titolare di permesso per asilo politico, aveva domandato il ricongiungimento familiare con il fratello minore, affidatogli dalla madre mediante una dichiarazione giurata vidimata da un notaio nel Paese di provenienza. L'ambasciata italiana aveva negato il visto. Il Tribunale aveva annullato il diniego e la Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 813/2018 depositata il 16 maggio 2018, aveva respinto l'appello dei Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri. I Ministeri hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 9 della L. n. 184/1983 e 29 del D.Lgs. n. 286/1998: a loro avviso l'art. 29 non include i fratelli tra i familiari ammessi al ricongiungimento e non poteva essere interpretato estensivamente. Il ricorso ha inoltre posto la questione dei limiti dell'interpretazione estensiva dell'espressione «minori adottati o affidati o sottoposti a tutela», con specifico riguardo a un affidamento privatistico disposto dalla madre in favore del fratello maggiorenne. Il richiedente non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erroneo escludere la pertinenza dei principi elaborati sulla kafalah e confermare il ricongiungimento sulla sola base dell'affidamento notarile e dell'affermazione che esso non contrastasse con la legislazione italiana. L'art. 29 T.U. Imm. ammette interpretazione estensiva, ma non analogica; l'applicazione al caso concreto richiede un accertamento individualizzato. Il giudice di rinvio dovrà esaminare la natura e le finalità dell'atto di affidamento e la sua corrispondenza al diritto dello Stato di provenienza; individuare la sua effettiva ragione pratico-giuridica e verificare che non sia diretto a eludere le norme italiane; accertare se l'istituto sia ammesso dal diritto interno straniero e valutare, alla luce della concreta situazione personale e familiare, la coerenza dell'affidamento con il superiore interesse del minore. Solo all'esito di tale indagine potrà pronunciarsi sulla compatibilità con l'ordinamento italiano e sul ricongiungimento.
Norme richiamate
La definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente in Italia può chiedere il ricongiungimento “non consente l’applicazione analogica a casi non previsti” (Cass. n. 25661-10), ma consente, in mancanza di regole di ermeneutica di diverso segno, l’interpretazione estensiva, specialmente quando sia l’unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell’Unione Europea.
La disposizione che individua i familiari ammessi al ricongiungimento non può essere applicata per analogia a casi non previsti, ma può ricevere interpretazione estensiva, in particolare quando necessaria per un esito conforme alla Costituzione e ai principi sovranazionali. La riconducibilità dell'affidamento in esame alla categoria dei minori affidati deve essere accertata in concreto.
art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998
Ora, come hanno chiarito le Sezioni unite, tale principio deve trovare applicazione anche in materia di disciplina interna dell’immigrazione – il che è d’altronde previsto dall’art. 28, comma 3, T.U. Imm., secondo il quale “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176”.
Nei procedimenti amministrativi e giudiziari in materia di unità familiare che riguardano minori, il superiore interesse del minore deve essere considerato prioritariamente.
Il giudice a quo ha soggiunto che l’affidamento parentale è in Italia libero (per i primi sei mesi), ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 9, cosicchè le modalità adottate per l’affido, nel caso in esame, non avrebbero potuto esser ritenute in contrasto con l’ordinamento nazionale.
La sentenza d'appello aveva richiamato l'art. 9 per ritenere libero l'affidamento parentale nei primi sei mesi; la Cassazione non considera però sufficiente tale affermazione a risolvere la controversia, perché occorre qualificare l'atto e svolgere gli accertamenti sulla sua natura, finalità, conformità al diritto straniero e compatibilità con il superiore interesse del minore.
art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente
L'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente nelle decisioni che lo riguardano; nel ricongiungimento familiare ciò richiede una valutazione concreta della situazione personale e familiare.
art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
In sostanza, “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”; e tanto è desumibile anche dall’art. 2 (applicabile anche agli stranieri maggiorenni o minori: v. C. Cost. n. 199-86, C. Cost. n. 203-97, C. Cost. n. 376-00) e art. 30 Cost..
La Corte richiama il principio di preminenza dell'interesse superiore del bambino negli atti che lo riguardano, quale criterio rilevante anche nell'applicazione della disciplina interna dell'immigrazione.
artt. 2 e 30 Cost.
In sostanza, “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”; e tanto è desumibile anche dall’art. 2 (applicabile anche agli stranieri maggiorenni o minori: v. C. Cost. n. 199-86, C. Cost. n. 203-97, C. Cost. n. 376-00) e art. 30 Cost..
La Corte collega il rilievo preminente dell'interesse del minore anche ai principi costituzionali richiamati, applicabili nella valutazione delle misure concernenti minori stranieri.
Massime di principio
- L'elenco dei familiari ammessi al ricongiungimento dall'art. 29 D.Lgs. n. 286/1998 non può essere esteso per analogia a casi non previsti, ma è suscettibile di interpretazione estensiva, specialmente quando questa sia necessaria per una lettura conforme alla Costituzione e ai principi sovranazionali.
- Un affidamento privatistico di un minore a un familiare maggiorenne non consente, da solo, di riconoscere il diritto al ricongiungimento: il giudice deve qualificare giuridicamente l'atto e accertarne natura e finalità, conformità al diritto dello Stato di provenienza, effettiva ragione pratico-giuridica e compatibilità con il superiore interesse del minore, verificando anche che non sia utilizzato per eludere le norme del Paese ospitante.
- Il superiore interesse del minore deve essere considerato prioritariamente nei procedimenti di ricongiungimento familiare che lo riguardano e la sua valutazione deve essere concreta, riferita alla situazione personale e familiare del minore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25308/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25309/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25311/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25312/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25341/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25342/2020 del 11/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →