Cassazione Civile, Sentenza n. 25341/2020 del 11/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003 e 2004 basati su accertamento sintetico ex art. 38 DPR n.600/1973. L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito di euro 284.395,54 sulla base di indicatori quali titolarità di due polizze assicurative, proprietà del 66% di un'abitazione principale di 537 mq a Turbigo e spese sostenute nel periodo 2003-2008 per euro 1.108.722. Il contribuente ha contestato (i) la violazione e falsa applicazione della normativa sul metodo sintetico, (ii) l'onere di dimostrare che la disponibilità finanziaria dimostrata sia stata effettivamente impiegata per gli acquisti e le spese contestate, e (iii) la presunta retroattività dell'applicazione di tabelle del redditometro del 2005 a periodi d'imposta anteriori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento sintetico fondato sugli indici previsti dai decreti ministeriali del 1992 dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove e trasferisce l'onere al contribuente di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente non solo della mera disponibilità di somme (dimostrata al 31/12/2002) ma della loro movimentazione e dell'uso verosimile in corrispondenza delle spese e degli acquisti contestati. Ha inoltre escluso il problema di retroattività delle tabelle del redditometro, confermando la loro natura procedimentale e applicabilità al momento dell'accertamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito) e rinvio delle eventuali somme dovute a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n.600 del 1973, art.38 commi 4, 5 e 6
Il metodo sintetico basato sugli indici previsto dall'art.38 dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove circa l'esistenza dei fattori-indice; incombe sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è di entità inferiore, attraverso elementi che dimostrino la disponibilità e l'effettivo e verosimile impiego di risorse per le spese contestate.
Decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 (redditometro)
I parametri e indici stabiliti dai decreti servono da fondamento legittimo per l'accertamento sintetico; la loro applicazione non è affetta da vizio di retroattività essendo di natura procedimentale.
Codice di procedura civile, art.360 primo comma n.3
Norma richiamata nella motivazione del ricorso in cassazione quale possibile vizio di diritto impugnabile in sede di legittimità; la Corte ha però ritenuto infondati i motivi dedotti alla luce della consolidata giurisprudenza sul metodo sintetico.
Codice di procedura civile, art.112
Richiamato dal ricorrente per censurare una presunta omissione di pronuncia da parte della CTR; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il motivo era comunque insuscettibile di assorbimento alla luce della normativa sul redditometro.
D.P.R. n.115 del 2002, art.13 comma 1 quater
Norma richiamata riguardo all'eventuale pagamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo se dovuto.
Massime di principio
- Un accertamento sintetico fondato sugli indici del redditometro è legittimo purché sussistano i fattori-indice: da quel momento l'onere della prova si inverte e grava sul contribuente.
- La prova contraria a carico del contribuente non si limita a dimostrare la mera disponibilità di somme; è necessario fornire documentazione che renda verosimile il loro impiego per gli acquisti e le spese contestate (movimentazioni bancarie, atti di compravendita, disinvestimenti, atti che provino trasferimenti di denaro in corrispondenza temporale con le spese).
- La dimostrazione della disponibilità di somme in una data antecedente ai fatti contestati può essere insufficiente se non si prova la correlazione temporale e l'effettivo utilizzo dei fondi per le spese rilevanti.
- La contestazione basata su una presunta retroattività delle tabelle del redditometro è generalmente infondata, poiché i parametri hanno natura procedimentale e sono applicabili al momento dell'accertamento.
- In fase difensiva è utile chiedere l'accesso al dettaglio degli elementi-indice utilizzati, documentare con massima precisione flussi finanziari e origini dei fondi, e, se possibile, produrre elementi che dimostrino la destinazione delle somme (ricevute, contratti, prove di cessione).
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