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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23759/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La parte destinataria di una cartella di pagamento impugnava la decisione del Tribunale che aveva respinto l’opposizione proposta contro una cartella emessa per la riscossione di sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada iscritte a ruolo dal Comune. Nel giudizio di merito erano stati dedotti, da un lato, l’omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, sostenendosi sia l’estinzione del credito sia un vizio procedimentale che avrebbe inficiato la cartella; dall’altro, l’indeterminatezza della cartella quanto al conteggio di interessi e maggiorazioni/accessori. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunciava nullità della sentenza e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avesse esaminato correttamente la doglianza formulata come opposizione agli atti esecutivi. Con il secondo motivo censurava la falsa applicazione dell’art. 203 d.lgs. 285/1992 e dell’art. 27 l. 689/1981, deducendo che la cartella fosse carente di determinazione del calcolo degli accessori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione, operata dal giudice di merito, della doglianza relativa all’omessa notifica dei verbali di accertamento come opposizione recuperatoria alla sanzione amministrativa, soggetta al rito e al termine di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011 e devoluta al giudice di pace; ha inoltre affermato che, se la mancata notifica dei verbali viene dedotta come vizio della cartella, non si tratta di un vizio denunciabile ex art. 617 c.p.c., poiché nella riscossione a mezzo ruolo la cartella non richiede la preventiva notifica separata del titolo esecutivo. Quanto alla dedotta indeterminatezza del conteggio degli accessori, ha confermato che la cartella/precetto non deve indicare il procedimento logico-giuridico e matematico del calcolo, essendo sufficiente l’indicazione dell’importo richiesto. Le ulteriori questioni sugli interessi sono state dichiarate estranee all’oggetto dell’opposizione e comunque non deducibili in cassazione avverso la sentenza di primo grado. Alla ricorrente sono state poste le spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Non è utilizzabile per dedurre la mancata notifica dei verbali di accertamento posti a base della cartella quando la doglianza investe la conoscenza originaria della sanzione; il relativo vizio non rende nulla la cartella per mancanza di preventiva notifica del titolo esecutivo.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    L’opposizione alla cartella che costituisca primo atto di conoscenza della sanzione per violazioni del codice della strada va proposta con il rito previsto da questa norma, entro trenta giorni dalla notifica della cartella.

  • art. 615 c.p.c.

    La contestazione sulla mancata notifica dei verbali non va qualificata come opposizione all’esecuzione, ma come opposizione recuperatoria alla sanzione amministrativa soggetta al rito speciale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La motivazione della decisione impugnata può essere corretta o integrata in cassazione, se il dispositivo finale è conforme a diritto.

  • art. 480, comma 1, c.p.c.

    L’intimazione di pagamento non richiede, a pena di nullità, l’indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico utilizzati per determinare la somma richiesta.

  • art. 203 d.lgs. 285/1992

    Richiamato in relazione alle maggiorazioni/accessori delle sanzioni stradali, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla determinazione del loro conteggio.

  • art. 27 l. 689/1981

    Richiamato in relazione alla disciplina degli accessori della sanzione amministrativa; la Corte ha escluso che la cartella fosse nulla per mancata specificazione del calcolo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione contro la cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, quando il destinatario affermi di avere conosciuto per la prima volta la pretesa solo con la cartella per omessa notifica dei verbali, va trattata come opposizione recuperatoria alla sanzione amministrativa e non come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; ne consegue l’applicazione del rito speciale e del termine di trenta giorni dall’intimazione.
  • Nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, la cartella di pagamento non è nulla per il solo fatto che il titolo esecutivo presupposto non sia stato notificato separatamente prima della cartella; tale omissione non integra un vizio dell’atto esecutivo deducibile ex art. 617 c.p.c.
  • L’atto di intimazione al pagamento non deve contenere, a pena di nullità, la spiegazione analitica del procedimento di calcolo dell’importo richiesto, essendo sufficiente l’indicazione della somma dovuta in base al titolo.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni estranee all’oggetto dell’opposizione originaria o attinenti in modo nuovo alla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, se tali questioni non sono state ritualmente devolute nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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