Cassazione Civile, Ordinanza n. 07613/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda il diniego di un rimborso IVA per Euro 95.000 relativo all'anno d'imposta 2013. La società aveva chiesto il rimborso dell'eccedenza IVA indicata in dichiarazione, sostenendo che le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile detenuto in comodato fossero riferibili a beni ammortizzabili o comunque a beni strumentali all'attività d'impresa. L'amministrazione aveva negato il rimborso sia perché le spese riguardavano lavori su immobile altrui, ritenuti acquisizione patrimoniale del proprietario, sia perché la società era stata qualificata come non operativa / di comodo per perdite consecutive nel triennio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e della direttiva 2006/112/CE quanto al primo diniego; violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica quanto al secondo diniego, deducendo che la CTR non avesse considerato la fase di avvio dell'attività, il ritardo nel rilascio di autorizzazioni e finanziamenti e l'esistenza di circostanze oggettive; omesso esame di fatti decisivi, tra cui i lavori di ristrutturazione necessari per avviare l'attività turistico-alberghiera e l'esito favorevole di interpelli presentati alla amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato, da un lato, che la valutazione della rimborsabilità dell'IVA per lavori su immobile detenuto in comodato deve essere compiuta verificando il nesso di strumentalità con l'attività svolta, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite; dall'altro, che la disciplina sulle società di comodo non può operare come automatica preclusione del diritto alla detrazione/rimborso IVA sulla base di meri dati quantitativi, dovendo eventualmente essere disapplicata alla luce del diritto UE, salvo i casi di mancata qualità di soggetto passivo, abuso/frode o difetto di inerenza.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
"limitamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche"
Il rimborso IVA può riguardare anche beni che, pur non essendo ammortizzabili in senso stretto secondo le imposte dirette, siano destinati all'esercizio dell'impresa come investimenti o beni strumentali; occorre verificare il nesso di strumentalità con l'attività svolta.
Direttiva 2006/112/CE
Va interpretata nel senso che il diritto alla detrazione IVA non può essere negato in base a soglie quantitative o presunzioni automatiche incompatibili con la neutralità dell'imposta, salvo frode, abuso o difetto della qualità di soggetto passivo.
La disciplina delle società di comodo non può essere applicata in modo da precludere automaticamente la detrazione/rimborso IVA per il solo superamento di coefficienti presuntivi; il giudice nazionale deve valutare la concreta sussistenza di abuso, evasione o difetto di inerenza e, se del caso, disapplicare la norma per contrasto con il diritto UE.
art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, d.l. n. 138 del 2011
La disciplina sulle società in perdita sistematica rileva ai fini della qualificazione di non operatività, ma non può tradursi in una preclusione automatica del diritto IVA senza verifica in concreto delle circostanze giustificative dedotte dal contribuente.
art. 11 Statuto del contribuente
L'interpello può costituire elemento rilevante quando l'amministrazione abbia espresso valutazioni favorevoli sulle circostanze oggettive addotte dal contribuente; nel caso esaminato la Corte ne rileva la possibile decisività, ma il motivo resta assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge sui due primi motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato però assorbito.
Richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nella verifica del diritto al rimborso IVA per spese di ristrutturazione su immobile non di proprietà, il giudice deve accertare in concreto se tali spese costituiscano investimenti o beni strumentali funzionalmente collegati all'attività d'impresa, non potendo limitarsi a rilevare che l'immobile appartiene a un terzo.
- Il concetto di bene ammortizzabile rilevante in materia IVA va interpretato in senso economico e conforme alla direttiva 2006/112/CE, non in modo rigidamente ancorato alle nozioni delle imposte dirette o del bilancio civilistico.
- La disciplina sulle società di comodo o in perdita sistematica non può determinare automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso IVA sulla base di indici quantitativi presuntivi; occorre una verifica in concreto compatibile con i principi di neutralità e proporzionalità dell'IVA.
- Il diritto alla detrazione IVA può essere negato solo se l'amministrazione dimostra elementi oggettivi di frode o abuso, oppure se manca la qualità di soggetto passivo, difetta l'inerenza o la costituzione della società è stata finalizzata a ottenere un indebito risparmio d'imposta.
- Quando il contribuente allega circostanze specifiche idonee a superare la presunzione di non operatività, il giudice deve esaminarle puntualmente; l'omesso esame di fatti potenzialmente decisivi può integrare vizio di motivazione, salvo assorbimento per accoglimento di altri motivi.
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