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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere importi a titolo di cd. "rimborso chilometrico" relativo alla percorrenza giornaliera di 50 chilometri dalla sede di lavoro al sito di Gerenzano, assumendo che il beneficio derivasse dalla "procedura n. 5" del 24 luglio 2006 e, in ogni caso, da un uso aziendale formato per il riconoscimento del trattamento ad altri dipendenti nelle loro stesse condizioni. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che la procedura riguardasse solo i lavoratori in trasferta o fuori sede non occasionalmente, non quelli stabilmente assegnati fuori sede, e che il precedente riconoscimento del beneficio ad altri dipendenti non fondasse un diritto automatico dei ricorrenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di un fatto decisivo sulla stabile addizione al sito di Gerenzano di altri beneficiari; motivazione apparente o insufficiente; mancata valutazione di documenti; errata interpretazione della "procedura n. 5" e delle clausole che contemplavano anche chi "si reca fuori sede non occasionalmente"; illogicità della ricostruzione dell'uso aziendale, perché la sentenza avrebbe negato il diritto ai ricorrenti e insieme affermato l'efficacia dell'uso anche per chi entri successivamente nella categoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per effetto della doppia conforme, poiché sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto la domanda sulla base delle medesime rationes decidendi sostanziali. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione d'appello era comprensibile e logicamente coerente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché i documenti invocati non erano decisivi, essendo la decisione fondata anche sulla non applicabilità della procedura e dell'uso aziendale ai ricorrenti. Ha respinto il quarto motivo ritenendo plausibile l'interpretazione secondo cui la procedura si applicava a spostamenti "fuori sede" e non a personale assegnato in via definitiva alla sede di destinazione; ha richiamato il principio secondo cui, tra più interpretazioni possibili di una clausola, non è censurabile in cassazione quella scelta dal giudice di merito se plausibile. Ha respinto anche il quinto motivo chiarendo che la motivazione non era contraddittoria: l'uso aziendale può produrre effetti anche per chi entri successivamente nella categoria, ma l'imprenditore può escluderne l'applicazione ai nuovi assunti o assegnati, salvi i diritti già consolidati. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata invocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata richiamata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per dedurre violazioni di legge sostanziali e processuali; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per lamentare la mancata considerazione delle prove documentali; la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • artt. 1324 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c. e 1367 c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione della procedura aziendale; la Corte ha confermato che l'interpretazione del giudice di merito era plausibile e quindi non sindacabile in cassazione.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nella censura sul fondamento dell'uso aziendale; la Corte non ha ravvisato errori nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato nella censura sull'uso aziendale; la Corte ha escluso che il solo pregresso trattamento di altri lavoratori bastasse a fondare il diritto dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se previsto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e la censura non individua una diversa ratio decidendi tra primo e secondo grado.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consente di percepire con chiarezza la ratio della decisione, anche se non replica puntualmente a tutte le argomentazioni di parte.
  • Una censura sulla mancata valutazione di documenti è inammissibile se quei documenti non sarebbero comunque decisivi rispetto alla ratio decidendi adottata.
  • Quando una clausola contrattuale o collettiva è suscettibile di più interpretazioni plausibili, in cassazione non è consentito sostituire l'interpretazione proposta dalla parte a quella prescelta dal giudice di merito, se quest'ultima è logicamente sostenibile.
  • L'uso aziendale prodotto da un comportamento concludente può estendersi ai lavoratori che entrano successivamente nella categoria interessata, ma il datore può escluderne l'applicazione ai nuovi assunti o ai nuovi assegnati, salvi i diritti già maturati da chi era già incluso nella categoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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