Cassazione Civile, Sentenza n. 23500/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione contestando la nullità dell'atto per mancata allegazione della perizia di parte su cui l'Ufficio avrebbe fondato la rettifica del valore di cessione. Denunciava inoltre vizi di motivazione e omissione di esame da parte della Commissione (sostenendo che la decisione si era basata su una perizia non acquisibile agli atti) e, infine, affermava che la Commissione aveva deciso ultra petita pronunciandosi su sanzioni e interessi senza che l'Ufficio avesse chiesto l'annullamento preventivo della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità in quanto la questione della nullità dell'avviso per mancata allegazione della perizia non era più riesaminabile in appello: la Commissione di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla parte capitale dopo il pagamento del conguaglio e la società non si era costituita in appello, per cui la domanda non riproposta si considera rinunciata (richiamo all'art. 56 d.lgs. 546/1992 e alla giurisprudenza sulla presunzione di rinuncia). Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto infondati i censure: la Commissione aveva esplicitamente ritenuto che la contestazione sulla mancata ostensione della perizia fosse venuta meno quando le parti hanno concordato e pagato un prezzo sostanzialmente corrispondente alla stima dell'Ufficio, perciò la motivazione non è contraddittoria né ometteva un fatto decisivo; altresì la Commissione poteva decidere sulle sanzioni e sugli interessi, posto che l'appello dell'Agenzia aveva espressamente impugnato la parte della sentenza che implicitamente escludeva la debenza degli accessori. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia di € 5.000,00 per competenze e alle spese come da dispositivo, e ha rilevato l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002 relativamente al contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
Richiamata in relazione alle modalità di rettifica; citata per precisare il corretto riferimento normativo su alcuni adempimenti relativi agli atti impositivi
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamata nella cornice dello Statuto dei diritti del contribuente; riferimento generale ai diritti e garanzie del contribuente
Citando l'eventuale esimente relativa alla riproduzione dell'atto del contenuto essenziale di quello richiamato, ma ritenuta non risolutiva della nullità lamentata
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Criterio di cassazione relativo alla motivazione apparente o contraddittoria, invocato dal ricorrente ma rigettato per inesistenza del vizio
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
Criterio di cassazione relativo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omesso esame ma una valutazione di irrilevanza della perizia
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in tema di motivazione e istruzione del processo tributario; la Corte ha valutato la congruità della motivazione della Commissione in base a tali principi
codice di procedura civile, art. 132
Richiamato in relazione ai principi di motivazione e esposizione delle ragioni della decisione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Consente che il giudizio si estingua in parte per cessazione della materia del contendere; determinante per la Corte nel ritenere legittima la valutazione della Commissione circa la parte capitale e la prosecuzione sul contendere accessorio
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione ai poteri del giudice e al contenuto della decisione; usato nel quadro della censura di ultra petita
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Norma sulla devoluzione dell'appello e sulla mancata riproposizione di domande/eccezioni in appello; la Corte la interpreta come ostativo al riesame delle questioni non riproposte dall'appellato contumace
codice di procedura civile, art. 346
Norma analoga all'art. 56 citata dalla giurisprudenza, relativa alla rinuncia implicita di questioni non riproposte in appello; usata come parametro interpretativo consolidato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione richiamata in ordine all'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato eventualmente dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Se una questione (es. nullità dell'atto per mancata allegazione di documenti) non è stata decisa nel primo grado perché la causa è stata dichiarata cessata e la parte favorevole in primo grado non ripropone la domanda in appello (o resta contumace), tale questione si considera rinunciata e non è più riesaminabile in sede di gravame (principio di devoluzione dell'appello).
- Il pagamento della somma contestata e il concordamento del prezzo tra le parti, se risultano sostanzialmente coincidenti con la stima dell'Ufficio, possono rendere irrilevante l'assenza di un documento (perizia) negli atti ai fini della determinazione del valore capitale, senza comunque escludere la possibile esigibilità di sanzioni e interessi separatamente valutabili.
- Il giudice d'appello può decidere solo sulle questioni devolute con l'appello; entrambe le parti hanno l'onere di riproporre in appello domande ed eccezioni che siano state decise in senso sfavorevole nel primo grado, non essendo rilevabili d'ufficio le eccezioni non riproposte.
- La motivazione della decisione deve essere valutata nel suo complesso: una motivazione che esplicita perché una certa eccezione perde rilevanza per fatti sopravvenuti (es. pagamento, accordo sul prezzo) non è necessariamente apparente o contraddittoria.
- Per ottenere l'annullamento di parti della decisione di primo grado in appello non è sempre necessario chiedere preventivamente l'annullamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere; è possibile che il giudice riconosca la cessazione solo su una parte della controversia e continui a decidere sugli altri profili (es. accessori).
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