Cassazione Civile, Sentenza n. 23518/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della contribuente annullando l'intimazione di pagamento (emessa a seguito di cartella esattoriale per recupero di credito d'imposta 2005) per mancata e irregolare notificazione della cartella presupposta. Equitalia sosteneva la validità della notifica, deducendo che era stata eseguita correttamente (anche mediante notificazione al legale rappresentante dopo un tentativo per irreperibilità) e che la CTR aveva errato nell'applicare la normativa sulle notifiche e le conseguenze della pronuncia della Corte Costituzionale sulla relativa disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale (terzo e quarto motivo) proposto da Equitalia e il terzo motivo del ricorso incidentale adesivo dell'Agenzia delle Entrate; ha rigettato gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania per nuovo esame, disponendo che il giudice di merito valuti anche le ulteriori doglianze di merito proposte in appello e regoli le spese del giudizio. In sostanza la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione della CTR sulla nullità automatica della cartella per vizi di notifica senza considerare gli effetti della proposizione del ricorso e la giurisprudenza consolidata circa l'efficacia vs l'esistenza dell'atto impositivo.
Norme richiamate
art. 145 cod. proc. civ.
Riferimento generale alle regole di notificazione e agli effetti della procedura; la Corte ha rigettato la critica relativa al suo presunto cattivo governo da parte del giudice d'appello.
art. 140 c.p.c.
Applicabile nei casi di irreperibilità relativa: richiede l'adempimento di tutte le formalità previste per perfezionare la notifica, inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito, non essendo sufficiente la sola spedizione.
art. 26 d.P.R. n.602/1973
Disciplina le notifiche nella riscossione. La Corte ha precisato che la valutazione della regolarità dell'atto deve tener conto anche delle modificazioni normative derivanti da pronunce di incostituzionalità quando il rapporto è ancora sub judice.
art. 60 d.P.R. n.600/1973
Indica modalità di notifica in materia tributaria; la Corte ha rilevato l'irregolarità dovuta all'affissione dell'avviso di deposito nel Comune errato rispetto alla sede legale dell'ente.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; è stata la base formale di censura di Equitalia.
art. 19 comma 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale o anche cumulativamente l'atto presupposto; la Corte ha richiamato questo principio per stabilire che il giudice di merito deve interpretare la domanda e verificare la scelta processuale del contribuente.
art. 8 legge 388/2000
Norma richiamata nel merito originario riguardo a benefici fiscali riconosciuti; nel caso, trattasi del credito relativo a altro investimento già riconosciuto con applicazione del beneficio ex art.8.
Corte Costituzionale, sentenza n.258/2012
Pronuncia che ha inciso sulla disciplina delle notifiche per irreperibilità; la Corte di Cassazione ha affermato che, per atti ancora 'sub judice', va applicata la nuova interpretazione anche retroattivamente al fine di valutare la regolarità della notifica.
Corte Costituzionale, sentenza n.3/2010
Riferimento alle pronunce di incostituzionalità che producono effetti retroattivi nella valutazione della validità degli atti compiuti anteriormente, finché il rapporto è soggetto a giudizio.
Massime di principio
- La nullità o irregolarità della notifica dell'atto presupposto (es. avviso di liquidazione) può determinare la nullità dell'atto consequenziale (es. cartella), ma spetta al giudice di merito verificare se il contribuente abbia scelto di impugnare solo l'atto consequenziale o anche l'atto presupposto.
- La notifica incide sull'efficacia dell'atto amministrativo tributario ma non necessariamente sulla sua esistenza; se il contribuente impugna l'atto impositivo nei termini, ciò può neutralizzare l'effetto della mancata notifica.
- In casi di irreperibilità relativa è necessario che siano rispettate tutte le formalità previste dall'art.140 c.p.c. e dalle norme tributarie (incl. effettivo inoltro della raccomandata informativa e relativa prova di ricezione/affissione nel Comune corretto). La sola spedizione non è sufficiente.
- Le pronunce di incostituzionalità che modificano la disciplina delle notifiche possono avere efficacia retroattiva nella valutazione della validità degli atti quando il rapporto è ancora 'sub judice', per cui il giudice deve applicare la nuova interpretazione anche a notifiche anteriori alla sentenza costituzionale.
- Il giudice di merito deve sempre interpretare la domanda del contribuente per stabilire quali vizi siano stati contestati e quale portata abbia l'impugnazione (annullamento dell'atto consequenziale vs contestazione della pretesa tributaria nel suo complesso).
- Per evitare contestazioni è pratica consigliabile per l'amministrazione della riscossione di conservare e produrre la prova della corretta esecuzione di tutte le formalità di notifica (cartolina verde, avviso di deposito affisso nel Comune della sede legale, ricevute ecc.).
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