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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23512/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla corretta aliquota dell'imposta di registro applicabile ad atti che costituiscono servitù su terreni agricoli: l'Agenzia sosteneva che il termine "trasferimento" nell'art. 1 della Tariffa dovesse essere interpretato in senso ampio e comprendere anche gli atti costitutivi di servitù sui terreni agricoli, imponendo l'aliquota del 15% quando l'oggetto siano terreni agricoli trasferiti a soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali. La parte resistente sosteneva invece che la costituzione di una servitù sia un atto costitutivo di diritto reale di godimento e non un trasferimento tassabile al 15%, ma rientri nella disciplina degli atti costitutivi (aliquota 8% o diversa classificazione).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'orientamento consolidato (in particolare la sentenza n. 16495/2003 e una serie di pronunce del 5 settembre 2019) secondo cui la servitù prediale è un diritto reale di godimento che si "costituisce" e non si "trasferisce" autonomamente; pertanto gli atti costitutivi di servitù non rientrano nella nozione di "trasferimento" prevista dall'art. 1 della Tariffa ai fini dell'applicazione della maggiorazione al 15% sui terreni agricoli. Di conseguenza il ricorso viene respinto e l'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Tariffa, art. 1 allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    a) all'aliquota dell'8% gli "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento..."; b) all'imposta del 15% "[...] il trasferimento (che) ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali..."

    La Corte interpreta l'art. 1 distinguendo sulla base della tipologia dell'atto (atti traslativi vs atti costitutivi di diritti reali di godimento). "Trasferimento" va inteso come passaggio di proprietà o di titolarità di diritti reali di godimento e non come costituzione autonoma di servitù; pertanto la costituzione di servitù su terreni agricoli non è assoggettata automaticamente all'aliquota del 15% prevista per i trasferimenti.

  • art. 1027 c.c. (servitù prediale)

    La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario.

    La Corte richiama l'art. 1027 per evidenziare la natura prediale e l'utilitas della servitù: essa è un diritto reale di godimento inerente al fondo dominante e non identificabile soggettivamente con interessi personali, il che giustifica la conclusione che la servitù si costituisce e non si trasferisce autonomamente.

  • Cass. sent. n. 16495/2003 e successive pronunce (es. Cass. Sez. T, 5 settembre 2019, nn. 22198-22201)

    richiamate integralmente nella motivazione come consolidamento dell'interpretazione della Tariffa e del significato di "trasferimento" e "costituzione" in materia di diritti reali di godimento

    La Corte conferma e ribadisce il precedente orientamento secondo cui il legislatore ha disposto una distinzione non fondata sulla natura del bene ma sulla tipologia dell'atto; la giurisprudenza ha interpretato il termine "trasferimento" come non comprensivo degli atti costitutivi di servitù.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra natura dell'atto (traslativo vs costitutivo) e natura del bene: la tassazione dipende primariamente dal tipo di atto, non solo dall'oggetto materiale.
  • La costituzione di una servitù prediale è un atto costitutivo di diritto reale di godimento e non costituisce trasferimento autonomo tassabile come trasferimento di proprietà; pertanto non si applica automaticamente la maggiorazione del 15% prevista per i "trasferimenti" di terreni agricoli.
  • Il termine "trasferimento" nell'art. 1 della Tariffa va inteso come passaggio di proprietà o di titolarità di diritti reali di godimento (quando effettivamente trasferiti), non come costituzione di nuovi diritti di godimento.
  • Se una servitù viene trasferita unitamente alla proprietà del fondo dominante nel contesto di una compravendita, la tassazione segue la natura dell'atto traslativo complessivo; ma la sola costituzione della servitù va trattata come atto costitutivo.
  • In caso di contenzioso, fare riferimento alla consolidata giurisprudenza di Cassazione (16495/2003 e pronunce del 2019) che orienta l'interpretazione restrittiva del concetto di "trasferimento" rispetto alle servitù.
  • Per la pratica: documentare chiaramente la natura dell'atto (se costituzione di servitù o trasferimento) e verificare l'eventuale collegamento con trasferimenti di proprietà per determinare correttamente l'aliquota applicabile.

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