Cassazione Civile, Sentenza n. 23510/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
la controversia verteva sulla riqualificazione, da parte della Commissione regionale, della cessione dell'intera partecipazione sociale come cessione d'azienda e sulle conseguenze fiscali connesse (esenzione IVA, assoggettamento all'imposta di registro con aliquota proporzionale). La società ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme interne (artt. 1, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; disposizioni della Tariffa, Parte I; art. 62 d.lgs. 546/1992) e di direttive comunitarie (soprattutto la direttiva n. 2008/7/CE e norme IVA 2006/112/CE e precedente sesta direttiva) nella parte in cui la Commissione ha ritenuto corretta la riqualificazione e l'assoggettamento alla imposta di registro proporzionale nonché per l'asserita inidoneità a considerare elementi extratestuali.
La decisione
la Corte ha accolto il ricorso. Pur non entrando nel merito fattuale della documentazione, la Corte ha rilevato l'esistenza di un giudicato esterno favorevole ai coobbligati solidali (soci cedenti) che aveva già deciso, in via definitiva, che cessioni analoghe di quote non potevano essere riqualificate come cessioni di azienda alla luce del novellato art. 20 d.P.R. n. 131/1986. Sussistendo tutte le condizioni per opporre quel giudicato esterno, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando l'atto impugnato; le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
la Corte ha interpretato il novellato art. 20 come non consentente la automatica riqualificazione di una cessione di partecipazioni totalitarie in cessione d'azienda: è necessaria la verifica dell'identità di funzione/oggettiva sovrapposizione tra la partecipazione ceduta e l'azienda
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 11, 16, 21, 22, 23, 51
norme richiamate nel confronto tra disciplina delle cessioni di azienda e delle cessioni di quote; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie e alla luce del giudicato esterno, non fosse corretta la qualificazione come cessione d'azienda
Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, artt. 1, 2, 4, 11
disposizioni tariffarie rilevanti per la determinazione dell'imposta di registro; la questione era se applicare l'aliquota proporzionale (cession d'azienda) o altre regole per trasferimento di partecipazioni; la Corte ha ritenuto superata la contestazione in forza del giudicato esterno
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma processuale tributaria richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alla necessità di pronunciarsi sui motivi; la Corte ha comunque deciso sulla base del sopravvenuto giudicato esterno richiamando i criteri per opposizione del giudicato fra condebitori solidali
direttiva 2008/7/CE, art. 5, comma 2
argomento centrale della difesa della società: la direttiva impone l'esenzione dalle imposte indirette per le operazioni di negoziazione di quote sociali; la società aveva dedotto che l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale fosse incompatibile con tale disciplina comunitaria. La Corte, tuttavia, ha deciso sul presupposto del giudicato esterno che aveva già escluso la riqualificazione come cessione d'azienda
direttiva 2006/112/CE (e sesta direttiva 77/388/CEE), artt. 19 (par.1 e par.2), 135 lett. f) e art.5 par.8 della sesta direttiva
richiamate dalla ricorrente per contestare la possibile tassazione indiretta; la questione di compatibilità comunitaria è stata sollevata ma la decisione della Corte si è risolta sull'effetto del giudicato esterno che aveva escluso la riqualificazione
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2
norma I.V.A. generale richiamata nella questione circa l'esenzione o meno delle cessioni di partecipazioni; la Corte ha risolto la controversia con riferimento al giudicato esterno che ha escluso la qualificazione come cessione d'azienda
richiamati nei motivi di impugnazione (vizi di motivazione, omissione di pronuncia, nullità della sentenza regionale); la Corte ha ritenuto però prevalente l'effetto del giudicato esterno opposto dalla società, gestendo il ricorso per le questioni di diritto dedotte
la Corte ha applicato il principio secondo cui la sentenza favorevole, passata in giudicato, resa a favore di uno dei coobbligati solidali può essere opposta dall'altro condebitore al creditore se sussistono determinate condizioni (sentenza passata in giudicato, assenza di giudicato già formato tra il condebitore e il creditore, tempestività dell'eccezione, assenza di ragioni personali nella sentenza). Tale principio ha determinato l'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- La cessione dell'intera partecipazione sociale non è automaticamente equiparabile alla cessione d'azienda: è necessaria una valutazione concreta dell'identità di funzione e della sostanza economica dell'operazione prima di riqualificare fiscalmente l'atto.
- Le disposizioni comunitarie (in particolare la direttiva 2008/7/CE) tendono a esentare le negoziazioni di quote sociali dalle imposte indirette, perciò qualsiasi imposizione nazionale (es. applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale come per cessione d'azienda) richiede una motivazione solida e compatibile con il diritto UE.
- Se un coobbligato solidale ottiene in altro giudizio una sentenza definitiva favorevole che annulla l'atto impositivo, altri coobbligati possono opporre quel giudicato al creditore se sono rispettate le condizioni richieste (sentenza passata in giudicato, assenza di giudicato precedente tra le parti, tempestività e assenza di ragioni personali nella decisione): ciò può determinare l'annullamento dell'atto anche senza un nuovo accertamento di fatto.
- In giudizio tributario, questioni di compatibilità comunitaria e di qualificazione giuridica dell'operazione (quota vs azienda) devono essere affrontate con attenzione alla giurisprudenza consolidata; l'esistenza di precedenti decisivi può rendere inutile un riesame fattuale e condurre a decisioni basate sul principio del giudicato esterno.
- Dal punto di vista processuale, chi impugna un atto deve considerare anche gli effetti delle pronunce rese a favore di altri soggetti solidalmente obbligati: la strategia difensiva può trarre vantaggio dall'opposizione del giudicato esterno per ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
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