Cassazione Civile, Sentenza n. 23521/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - operazioni di triangolazione extra-UE relative all'anno 2009: l'Agenzia ha impugnato l'accertamento che aveva riqualificato le cessioni effettuate da Honda a AM Automec come cessioni di beni tra soggetti nazionali imponibili ai fini IVA, contestando la non riconoscibilità dell'operazione come triangolazione all'esportazione ex art. 8, co.1, lett. a) d.P.R. n. 633/1972 per mancanza dei requisiti (in particolare dell'originaria rappresentazione documentale e della comune volontà delle parti). L'Ufficio ha inoltre censurato la sentenza per omissione di esame di specifiche risultanze di verifica (processi verbali di constatazione) e per carenze motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società resistente. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure che impongono un nuovo esame del merito probatorio (riesame dei fatti spettante al giudice di merito) e ha escluso vizi motivazionali rilevanti: la CTR aveva fornito motivazione congrua e puntuale, avendo valutato documenti e comportamenti (regolamenti/contratti, ordini, fatture, bolle doganali, pagamenti, visto di uscita) come prova della volontà originaria delle parti di realizzare una triangolazione finalizzata all'esportazione. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell'esenzione, l'interruzione del trasporto e ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che la prima cessione non è imponibile se il primo acquirente è un effettivo interposto senza signoria dominicale sui beni. Spese processuali a carico dell'Agenzia. Non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esenzione delle Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, co. 1, lett. a)
Disciplina la non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione; la Corte conferma che la fattispecie di triangolazione all'esportazione è applicabile se, sin dall'origine e nella rappresentazione documentale, l'operazione è stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario estero (teoria della volontà).
Codice civile, art. 2697 (onere della prova)
Rilevato nel dibattito sull'onere probatorio: la Corte ha però ricordato che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e che la doglianza volta a riesaminare il giudizio probatorio è inammissibile in Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5
Regole sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e ha dichiarato inammissibili le censure che, nella sostanza, chiedono la riconsiderazione del merito probatorio; ha inoltre ricordato che la motivazione è censurabile in Cassazione solo se totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Riferiti con riguardo alla presunta omissione di esame di deduzioni processuali: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia adeguatamente motivato sulle questioni poste.
Costituzione, art. 111, co. 6
Parametro del «minimo costituzionale» della motivazione: la Corte ha applicato tale standard per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater (introdotto dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per effetto della prenotazione a debito.
Direttiva 2006/112/CE, art. 138 (richiamata nei principi europei)
Principio comunitario sull'esenzione per le cessioni all'esportazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE secondo cui, quando due cessioni successive danno luogo a un unico trasporto, l'esenzione può essere attribuita complessivamente valutando il trasferimento del potere di disporre del bene.
Massime di principio
- Per qualificare una cessione come triangolazione all'esportazione non imponibile IVA è fondamentale provare, anche nella rappresentazione documentale originaria, la comune volontà delle parti che la prima cessione serva da passaggio intermedio in vista dell'esportazione: elementi utili sono contratti/regolamenti, ordini, fatture coerenti, bolle doganali con visto di uscita e flussi di pagamento.
- L'interruzione fisica del trasporto (passaggio temporaneo della merce presso il primo cessionario o presso terzi per attività logistiche) non è necessariamente ostativa all'applicazione dell'esenzione se risulta che il primo acquirente non ha acquisito una reale signoria dominicale e la destinazione all'estero è stata vincolata sin dall'origine.
- In giudizio tributario il riesame delle valutazioni probatorie è prerogativa del giudice di merito: in Cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento dei fatti salvo vizio di motivazione che raggiunga il 'minimo costituzionale' (motivazione totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile).
- Per ridurre il rischio di disconoscimento dell'esenzione è essenziale conservare e produrre gli originali dei contratti e della documentazione doganale, nonché prove dei pagamenti e della tracciabilità della merce verso il destinatario estero.
- Le amministrazioni dello Stato, quando sono parti processuali, possono essere esenti da taluni oneri processuali (es. contributo unificato aggiuntivo) secondo le norme vigenti; dunque, in contestazioni a carico dello Stato, verificare la disciplina sul pagamento dei tributi processuali.
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