Cassazione Civile, Sentenza n. 23489/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla corretta aliquota dell'imposta di registro per atti che riguardano servitù prediali su terreni agricoli: l'Agenzia sosteneva che il termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1 della Tariffa (DPR n. 131/1986) dovesse essere inteso in senso ampio e comprendere anche gli atti costitutivi di servitù, imponendo così l'aliquota del 15% prevista per i trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. La controparte e la giurisprudenza richiamata affermavano invece che la servitù è un diritto reale di godimento che si costituisce e non si trasferisce autonomamente (inerenza, inalienabilità, accessorietà e ambulatorietà), perciò l'atto costitutivo rientra nella categoria degli "atti costitutivi di diritti reali di godimento" assoggettati all'aliquota dell'8%. La Corte si è uniformata alla giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. n. 16495/2003 e pronunce del 5 settembre 2019) ritenendo che la distinzione normativa corre tra tipologia di atti (traslativi vs costitutivi) e non tra tipi di beni, e che il termine "trasferimento" riguarda il passaggio della proprietà o della titolarità di diritti reali di godimento, non la costituzione di servitù.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che gli atti costitutivi di servitù prediali sui terreni agricoli non sono qualificabili come "trasferimenti" ai fini dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 e pertanto sono soggetti all'aliquota dell'8% e non al 15%. La decisione richiama e ribadisce la sentenza n. 16495/2003 e successive pronunce del 2019, motivando sulla natura giuridica della servitù (ineliminabilità dall'alienazione separata, inerenza al fondo dominante, assenza di trasferimento di facoltà del proprietario del fondo servente). La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Tariffa, art. 1 allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
a. all’aliquota dell’8% gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi»; b. all’imposta del 15% «[…] il trasferimento (ndr. che) ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».
La Corte interpreta l'art. 1 distinguendo per tipologia di atto (traslativo vs costitutivo) e non in base alla natura del bene; il termine "trasferimento" si riferisce al passaggio di proprietà o alla titolarità di diritti reali di godimento e non comprende la costituzione autonoma di servitù.
Richiamato per definire la servitù prediale come diritto reale di godimento costituito nel peso di un fondo per l'utilità di un altro; la Corte usa il concetto per spiegare la predialità e l'utilitas, elementi che giustificano la natura costituttiva e non trasferibile della servitù.
d.P.R. n. 634 del 1972 (art. 1 e 1-bis) - richiamato storicamente
La riformulazione della Tariffa del 1986 ha accorpato disposizioni precedenti; la Corte evidenzia che il testo più organico del 1986 distingue ora fra tipologie di atti.
Cass. sentenza n. 16495/2003 e successive pronunce (5 settembre 2019, nn. 22198-22201)
Giurisprudenza consolidata che ha già stabilito che il termine "trasferimento" non comprende la costituzione di servitù prediali; la Corte si uniforma a tale orientamento.
Massime di principio
- La qualifica fiscale dell'atto dipende dalla natura giuridica dell'atto (traslativo vs costitutivo) e non soltanto dalla natura del bene oggetto: gli atti costitutivi di diritti reali di godimento (es. servitù) rientrano nella categoria degli atti costitutivi e seguono la relativa aliquota (8%).
- La servitù prediale, per i suoi caratteri di inerenza, inalienabilità separata e accessorietà al fondo dominante, non si considera un "trasferimento" autonomo e quindi non può essere assoggettata alla tassazione riservata ai trasferimenti di proprietà o di titolarità di diritti reali.
- In caso di dubbio sulla qualificazione fiscale di un atto immobiliare, verificare se l'atto determina un passaggio di proprietà o di titolarità di un diritto reale (allora possibile applicazione della nozione di 'trasferimento') oppure costituisce un diritto reale di godimento che permane ancorato al fondo (allora atto costitutivo).
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata su questo punto: gli uffici fiscali che intendano applicare una tassazione più gravosa devono dimostrare che l'atto comporta effettivo trasferimento di proprietà o della titolarità di un diritto reale, non limitarsi a un'estensione letterale del termine "trasferimento".
- Prima di determinare l'aliquota applicabile, controllare anche la qualifica soggettiva dei destinatari (es. coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) poiché la normativa prevede discipline differenziate per i trasferimenti di terreni agricoli a specifici soggetti.
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