Cassazione Civile, Ordinanza n. 05671/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di irrogazione sanzioni per IVA 2012 emesso nei confronti di una società assicurativa per omessa regolarizzazione di fatture relative a rapporti di coassicurazione. L'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il trattamento di esenzione IVA delle operazioni di delega svolte nell'ambito di tali rapporti, ritenendole prestazioni di servizi imponibili e non operazioni assicurative esenti. La società sosteneva che le attività delegate alle coassicuratrici fossero accessorie all'operazione assicurativa e che, comunque, non fosse punibile per l'esistenza di obiettiva incertezza normativa. Con il primo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi ai fini dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, lamentando che la CTR avesse trascurato l'esistenza di molte pronunce favorevoli in favore di società del medesimo gruppo e l'assenza, fino al 2016, di precedenti di legittimità. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse deciso in astratto senza valutare il concreto contenuto delle clausole di delega e dei contratti di coassicurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'incertezza normativa oggettiva non può essere desunta dalla sola presenza di orientamenti favorevoli di merito o dall'assenza di precedenti di legittimità, essendo invece necessario verificare se, al tempo dei fatti, vi fosse effettiva impossibilità di individuare univocamente la disciplina applicabile; nel caso concreto, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE già da tempo imponeva un'interpretazione restrittiva dell'esenzione per le operazioni di assicurazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, in realtà censurava un preteso difetto di motivazione e, comunque, era privo della necessaria specificità, non avendo indicato in modo puntuale il contenuto delle clausole e dei contratti che avrebbero reso decisiva la doglianza; inoltre, ha osservato che la soluzione era conforme alla giurisprudenza consolidata, anche in un precedente tra le stesse parti. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
norma posta a base dell'irrogazione della sanzione per omessa regolarizzazione di fatture relative a operazioni ritenute imponibili IVA.
l'esenzione per le operazioni assicurative va interpretata restrittivamente; la sua applicazione alle prestazioni di delega dipende dalla concreta struttura del rapporto e dalla riconducibilità dell'operazione alla copertura del rischio assicurativo.
art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, d.P.R. n. 633/1972
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esenzione IVA delle prestazioni delegate nell'ambito della coassicurazione.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente in relazione all'elemento soggettivo della violazione e alla punibilità.
la Corte lo richiama per distinguere l'incertezza normativa oggettiva dall'ignoranza incolpevole del diritto.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
"in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria"
la mera pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale o comunitaria non basta a integrare incertezza normativa oggettiva.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte ha qualificato il motivo come inammissibile per difetto di specificità e per impropria deduzione di un vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva ricorre solo quando, al momento del fatto, non sia possibile individuare con sicurezza e in modo univoco la norma applicabile; non bastano la mera esistenza di orientamenti favorevoli, l'assenza di precedenti di legittimità o il richiamo a pareri di parte.
- La pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale o di compatibilità unionale non integra, di per sé sola, obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esimente sanzionatoria tributaria.
- Le pronunce della Corte di giustizia UE sono fonti direttamente applicabili e possono escludere l'incertezza normativa quando abbiano già chiarito il criterio interpretativo rilevante; in particolare, le esenzioni IVA previste per operazioni assicurative devono essere interpretate restrittivamente.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per mascherare una censura di insufficiente motivazione o di mancato esame del fatto; il motivo deve indicare specificamente gli elementi di fatto decisivi, con puntuale localizzazione nel fascicolo e nei contratti richiamati.
- Chi deduce l'errore del giudice nel non avere valutato il contenuto di un contratto o di clausole negoziali deve trascrivere o indicare in modo preciso le pattuizioni rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
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