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Sentenza

Sentenza n. 5015/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202604688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva declinato la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa alla decadenza da un finanziamento agevolato

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza con cui il TAR Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. In primo grado era stata impugnata la deliberazione di Invitalia che, dopo l’ammissione della domanda alle agevolazioni ma prima della stipula del contratto di finanziamento, aveva disposto la decadenza dalla domanda e il disimpegno dell’intero importo di 540.000 euro, a causa della persistente irregolarità contributiva risultante dal DURC. L’appellante ha dedotto errore in giudicando e violazione dei criteri di riparto della giurisdizione, sostenendo che il provvedimento fosse intervenuto ancora nella fase procedimentale e autoritativa, prima della conclusione del contratto, e che la normativa di settore non prevedesse il DURC negativo successivo all’ammissione come causa automatica di decadenza, esclusione o revoca, ammettendo invece la regolarizzazione e il soccorso istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla questione di giurisdizione, annullando la sentenza del TAR e dichiarando spettante al giudice amministrativo la cognizione della controversia. Il riparto deve essere effettuato secondo la causa petendi e la natura della situazione giuridica azionata: l’interesse legittimo appartiene alla cognizione amministrativa, mentre il diritto soggettivo è devoluto al giudice ordinario. Nel caso concreto, l’ammissione deliberata da Invitalia era provvisoria e condizionata allo svolgimento dei controlli preliminari e alla successiva stipula del contratto di finanziamento. Poiché il provvedimento di decadenza era stato adottato prima della stipula, era ancora in corso il procedimento di verifica dei requisiti e non si era consolidato alcun diritto soggettivo fondato sul contratto. La controversia riguardava quindi l’esercizio di poteri amministrativi di verifica e valutazione dei requisiti, eventualmente riconducibili anche all’autotutela su un precedente atto ampliativo non definitivo. Il giudice d’appello non ha esaminato nel merito le censure relative al procedimento, al DURC, al decreto e alla circolare MISE e ha rimesso la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., disponendo la riassunzione entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese del giudizio d’appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, Cost.

    Il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie sui contributi pubblici segue la natura della situazione giuridica azionata, individuata in base alla causa petendi.

  • art. 105, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Quando il giudice d’appello riforma la sentenza di primo grado che ha erroneamente declinato la giurisdizione, annulla la sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado; il giudizio deve essere riassunto entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione, se anteriore.

  • art. 1, comma 1175, l. 296/2006

    Il possesso del DURC e il rispetto degli obblighi di legge costituiscono condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi; tali requisiti rilevano nella verifica amministrativa precedente alla definitiva concessione del finanziamento.

  • art. 8 d.m. 24 ottobre 2007

    Il DURC costituisce condizione essenziale per fruire dei benefici considerati dalla disciplina applicabile.

  • art. 9, comma 1, circolare DGIAI n. 117378 dell’8/9 aprile 2021

    Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario, da stipularsi entro i termini indicati nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 2.

    La stipula del contratto di finanziamento costituisce il momento cui è collegata la definitività della concessione e il consolidamento della posizione di diritto soggettivo; prima di tale momento l’ammissione può rimanere provvisoria o condizionata.

  • d.lgs. 159/2011

    I controlli previsti dalla normativa antimafia rientrano tra le verifiche preliminari riservate dall’ammissione al beneficio.

  • d.lgs. 231/2001

    I controlli previsti dalla disciplina richiamata rientrano tra le verifiche preliminari alla stipula del contratto di finanziamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla concessione, revoca o decadenza da contributi pubblici, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione giuridica dedotta, individuata secondo la causa petendi: spettano al giudice amministrativo le controversie che attengono all’esercizio di poteri autoritativi e alla verifica amministrativa dei requisiti, mentre spettano al giudice ordinario quelle concernenti diritti e obblighi sorti nella fase esecutiva di un rapporto già perfezionato.
  • La controversia relativa alla decadenza da un’agevolazione adottata dopo l’ammissione provvisoria ma prima della stipula del contratto di finanziamento appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché fino alla stipula non si è ancora consolidato il diritto soggettivo al beneficio e permane il potere dell’amministrazione di verificare i requisiti e di non procedere alla contrattualizzazione per motivate ragioni di interesse pubblico.
  • L’ammissione a un finanziamento agevolato non determina necessariamente il definitivo consolidamento del beneficio quando l’atto sia espressamente subordinato a controlli preliminari e alla successiva stipula del contratto; in tale fase la posizione del destinatario conserva natura di interesse legittimo.
  • La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative al venir meno di un’agevolazione sussiste quando la decadenza dipende dall’accertamento di un inadempimento del beneficiario o dalla perdita dei requisiti durante la fase esecutiva di un rapporto già perfezionato; non opera invece quando il provvedimento interviene nella fase amministrativa anteriore alla stipula e riguarda la verifica dei presupposti per la concessione definitiva.
  • Quando il giudice d’appello accerta che il TAR ha erroneamente declinato la giurisdizione, deve annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado, senza decidere direttamente il merito delle ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e ripartoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaTermini del procedimento

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