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Sentenza

Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’accertamento del diritto degli istanti alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987;

Giustizia amministrativa202400087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Silenzio dell’INPS sull’istanza di ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti rispettivamente alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, erano stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile. Deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, sostenendo di avere diritto, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio. L’INPS aveva escluso il beneficio dai prospetti di liquidazione. A seguito dell’istanza di ricalcolo del 22 novembre 2023, rimasta senza risposta, i ricorrenti agivano per l’accertamento del diritto. L’INPS eccepiva, quanto a uno dei ricorrenti, l’inammissibilità per la precedente proposizione di un ricorso identico e, in subordine, la prescrizione quinquennale; quanto a entrambi, la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987. Prima della decisione, il ricorrente già appartenente alla Guardia di Finanza rinunciava al ricorso, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente all’ex appartenente alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla rinuncia. Quanto all’ex appartenente alla Polizia di Stato, ha respinto l’eccezione di decadenza, rilevando che il termine per presentare la domanda di collocamento in quiescenza previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non determina l’estinzione del diritto in assenza di un’espressa previsione normativa, ma è funzionale esclusivamente a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo. Nel merito ha accolto la domanda, richiamando il Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha inoltre chiarito che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 incide soltanto sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né esclude l’inclusione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis. L’INPS è stato condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita della ricorrente includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, esclusivamente sulle rate del trattamento di fine servizio già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la diversità delle posizioni processuali.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda non comporta decadenza dal diritto in assenza di un’espressa previsione estintiva.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; la norma è stata applicata alla posizione del ricorrente che aveva rinunciato al ricorso.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti contributivi previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Concorre, unitamente all’art. 22, comma 36, l. 724/1994, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010

    Poiché il trattamento di fine servizio può essere liquidato in più rate, gli interessi sul maggior importo sono dovuti soltanto per le rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali se la legge non prevede espressamente tale effetto estintivo; il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L’art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio, anche ai dipendenti delle forze di polizia collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • L’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi esclusivamente alla base pensionabile, non esclude né modifica l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • Quando il trattamento di fine servizio è liquidato in più rate, gli interessi legali sul maggior importo derivante dal ricalcolo sono dovuti soltanto sulle rate già scadute, a decorrere dalla scadenza originaria di ciascuna, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

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