Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per trenta giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, intestata al gestore del pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che aveva sospeso per trenta giorni il titolo abilitativo relativo alla gestione di un bar, adottato dopo attività di osservazione, controllo e pedinamento presso il locale e l'arresto di due cittadini extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati dedotti: l'insussistenza dei presupposti dell'art. 100 TULPS, sostenendo che lo spaccio si sarebbe svolto all'esterno del locale e che il gestore sarebbe estraneo ai fatti; il difetto di motivazione; la violazione del principio di proporzionalità; il carattere sostanzialmente sanzionatorio e oggettivo della misura, in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali richiamati; nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente violazione del contraddittorio procedimentale. Il ricorrente ha inoltre negato che nel locale si fossero svolte attività di spaccio, che il pubblico esercizio avesse creato problemi di ordine o sicurezza pubblica e che vi fossero stati interventi delle forze dell'ordine.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 100 TULPS attribuisca al Questore un'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. La sospensione ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede l'accertamento di una responsabilità personale del titolare, essendo sufficiente un collegamento oggettivo tra l'attività svolta nel locale e la situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la relazione di servizio e il verbale di arresto hanno confermato che i due soggetti, già noti per precedenti in materia di stupefacenti, si trovavano seduti nel bar quando ricevevano la telefonata relativa all'acquisto della droga, si allontanavano per effettuare lo scambio e ritornavano poi al medesimo tavolo, dove venivano arrestati. Il precedente provvedimento di sospensione, non impugnato, documentava inoltre una violenta lite tra clienti, l'intervento delle forze dell'ordine e la presenza abituale di soggetti con precedenti penali e di polizia, anche connessi allo spaccio. Il Collegio ha quindi escluso irragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha respinto anche la censura procedimentale, ritenendo adeguatamente motivate le ragioni di urgenza e ammissibile l'omissione della comunicazione di avvio per un provvedimento cautelare e preventivo volto a fronteggiare un pericolo attuale per la sicurezza pubblica. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento disposta nelle more dell'acquisizione istruttoria.
Norme richiamate
art. 100, comma 1, TULPS (r.d. n. 773/1931)
Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La disposizione fonda un potere preventivo e cautelare ampiamente discrezionale, esercitabile quando sussista un collegamento oggettivo tra l'attività del locale e una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; non è necessario accertare una responsabilità personale del titolare.
art. 9, comma 3, l. n. 287/1991
La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 TULPS non può avere durata superiore a quindici giorni, salvo che sia necessario disporre una sospensione di durata maggiore per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
La sospensione può superare quindici giorni soltanto in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che devono essere specificamente motivate.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione e il contraddittorio è integro, previa avvertenza alle parti.
art. 3 l. n. 241/1990
Rileva rispetto all'obbligo di motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto congrua la motivazione dell'atto, anche quanto alle ragioni di urgenza.
Massime di principio
- La sospensione della licenza prevista dall'art. 100 TULPS è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione amministrativa: il suo presupposto non è la responsabilità personale del titolare, ma l'esistenza di un collegamento oggettivo tra l'attività del pubblico esercizio e una situazione di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
- Il potere del Questore ex art. 100 TULPS è connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
- La sospensione ex art. 100 TULPS è una misura di stretta applicazione e non può essere utilizzata per imporre al gestore privato l'esercizio di compiti di prevenzione e sicurezza pubblica spettanti alle autorità pubbliche.
- La durata della sospensione superiore a quindici giorni richiede la specifica motivazione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 287/1991.
- Per i provvedimenti cautelari e preventivi ex art. 100 TULPS può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento quando l'esigenza di immediatezza, adeguatamente esplicitata nel provvedimento, sia connaturata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
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