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Sentenza

Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del 16/11/2023 prot. gen. n. 2023/0162325 a firma del Dirigente Settore Urbanistica SUAP, Mobilità Verde, Igiene urbana e Tutela dal rumore del Comune di Treviso, con il quale, a seguito di rideterminazione del contributo del costo di costruzione del Permesso di costruire 37/41-01, viene ingiunto a Geo Nova S.r.l. il pagamento della somma Euro 23.883,64 a titolo di conguaglio del contributo sul costo di costruzione; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente ivi compreso per quanto occorrer possa la comunicazione di “Avvio del procedimento finalizzato all''emissione del provvedimento di ingiunzione di pagamento” del 20/07/2023 prot. 2023/010416 a firma del funzionario P.O. del medesimo Settore e della nota 21 gennaio 2014 prot 6898 del Comune di Treviso. e per l''accertamento della non debenza da parte di Geo Nova srl delle maggiori somme a titolo di contributo sul costo di costruzione quantificate dal Comune di Treviso in Euro 23.883,64

Giustizia amministrativa202301417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di pagamento del conguaglio del contributo sul costo di costruzione, rideterminato applicando l’aliquota minima statale del 5% anziché quella regionale del 2,5%.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ingiunzione con cui il Comune di Treviso le ha richiesto Euro 23.883,64 a titolo di conguaglio del contributo sul costo di costruzione relativo a un permesso di costruire rilasciato nel 2004 alla società poi incorporata. Il contributo originario era stato calcolato applicando l’aliquota del 2,5% prevista dalla disciplina regionale veneta ed era stato versato. La ricorrente ha dedotto: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che al momento della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2016, non esistesse ancora alcun obbligo di pagamento del conguaglio e che l’art. 2504-bis c.c. non consentisse il trasferimento di un’obbligazione sorta solo successivamente; 2) la violazione dell’art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 83 l.r. Veneto n. 61/1985, poiché la domanda di permesso era stata presentata nel 2001 e il contributo era stato determinato secondo la disciplina allora applicata, prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001; 3) la violazione del legittimo affidamento, della buona fede e della lealtà, assumendo che l’illegittimità della disciplina regionale fosse stata accertata solo dalla Corte costituzionale nel 2020 e che l’errore del Comune non fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza; 4) il difetto di motivazione e dei presupposti, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 64/2020 non imponesse automaticamente il recupero delle somme e che dovesse essere valutato l’affidamento del privato. Nel corso del giudizio la ricorrente aveva anche eccepito la prescrizione del credito, ma ha rinunciato espressamente a tale eccezione dopo il deposito delle ricevute di consegna della comunicazione comunale del 21 gennaio 2014.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della società ricorrente, rilevando che la comunicazione comunale del 21 gennaio 2014 aveva già reso edotte sia la società originaria sia la società poi incorporante della possibile rideterminazione del contributo e aveva efficacia interruttiva della prescrizione. Inoltre, il contributo di costruzione costituisce un’obbligazione propter rem, gravante sui titolari del titolo edilizio e sui loro successori e aventi causa, trasferendosi con la proprietà del bene. Ha respinto il motivo temporale, osservando che il permesso di costruire era stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001 e che, pertanto, l’art. 16, comma 9, era applicabile al titolo, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza. Il versamento effettuato nel 2002 riguardava inoltre gli oneri di urbanizzazione e non la quota del costo di costruzione. La pronuncia di incostituzionalità del 2020 era applicabile perché il rapporto non era esaurito: alla data della decisione della Corte costituzionale non era ancora decorso il termine di prescrizione del credito comunale. Il TAR ha escluso anche la violazione dell’affidamento, poiché la società era stata informata già nel 2014 della possibile richiesta di conguaglio, prima della fusione. Ha inoltre qualificato la rideterminazione come mera operazione contabile diretta a quantificare correttamente un’obbligazione dovuta ex lege, non come esercizio di autotutela o annullamento di un precedente provvedimento favorevole. Le modalità di computo erano normativamente fissate e conoscibili con l’ordinaria diligenza. La sentenza della Corte costituzionale n. 64/2020, riguardando proprio la disciplina veneta, aveva escluso la legittimità di una normativa regionale che impedisse ai Comuni di recuperare il conguaglio necessario ad applicare l’aliquota minima statale del 5%. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001

    La quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

    La disposizione stabilisce un’aliquota minima statale del 5%, vincolante per la disciplina regionale e applicabile al permesso di costruire rilasciato dopo l’entrata in vigore del Testo unico edilizia.

  • art. 2504-bis c.c.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l’assenza di trasferimento dell’obbligazione; il TAR ha tuttavia ritenuto decisiva la natura propter rem dell’obbligazione contributiva, gravante sui successori e aventi causa del titolare del titolo edilizio.

  • art. 83 l.r. Veneto n. 61/1985

    La disciplina regionale, nella parte in cui consentiva l’applicazione dell’aliquota del 2,5%, non poteva derogare al parametro minimo statale del 5% previsto dall’art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    La Corte costituzionale ha ricondotto l’art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001 ai principi fondamentali in materia di governo del territorio, dichiarando illegittima la disciplina regionale veneta incompatibile con il parametro minimo statale.

Massime di principio

  • L’obbligazione relativa al pagamento del contributo di costruzione ha natura propter rem: grava non solo sul richiedente originario del titolo edilizio, ma anche sui successori e aventi causa e, in via solidale, sui soggetti che acquisiscono diritti reali sull’immobile cui il titolo si riferisce.
  • La quota del costo di costruzione prevista dall’art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001 non può essere determinata in misura inferiore al 5%; tale parametro minimo costituisce principio fondamentale della materia e prevale sulle difformi disposizioni regionali.
  • Ai fini dell’applicazione della disciplina del contributo di costruzione, rileva la normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, non la data di presentazione della domanda, quando il titolo sia stato rilasciato dopo l’entrata in vigore della disciplina statale applicabile.
  • La pronuncia di incostituzionalità produce effetti sui rapporti sorti anteriormente purché non esauriti; il rapporto relativo al contributo di costruzione non è esaurito quando, alla data della pronuncia, non sia ancora decorso il termine di prescrizione del credito dell’amministrazione.
  • Il recupero della differenza tra il contributo effettivamente dovuto in base all’aliquota legale e quello inizialmente liquidato costituisce una mera operazione di corretta quantificazione contabile dell’obbligazione ex lege, non un esercizio di autotutela soggetto ai presupposti dell’annullamento d’ufficio.
  • Non sussiste un affidamento tutelabile sulla definitività di una liquidazione erronea del contributo quando la disciplina applicabile rendeva conoscibile l’aliquota dovuta e l’amministrazione aveva comunque informato il debitore, prima del subentro nel titolo edilizio, della possibile richiesta di conguaglio.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaEccesso di potere

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