Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo - del parere non favorevole adottato in data 10 novembre 2025 da Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 3° Tronco - Bologna, protocollo ASPI/T3/2025/0006120/EU 10/11/2025, avente ad oggetto “Autostrada A/13 Bologna - Padova. Progr. Km. 113+320 e 113+427 Nord. Richiesta di parere per SCIA a Sanatoria relativa alla realizzazione del tombinamento di n. 2 fossi di scolo esistenti in area privata, entro la fascia di rispetto autostradale, in Comune di Padova (PD). Pratica n.03-A13-A13-00001 (27/2025). Ditta Richiedente OFFICINA MIMO s.r.l.”; -di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso; quanto ai motivi aggiunti - del parere non favorevole adottato in data 10 novembre 2025 da Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 3° Tronco - Bologna, protocollo ASPI/T3/2025/0006120/EU 10/11/2025, avente ad oggetto “Autostrada A/13 Bologna - Padova. Progr. Km. 113+320 e 113+427 Nord. Richiesta di parere per SCIA a Sanatoria relativa alla realizzazione del tombinamento di n. 2 fossi di scolo esistenti in area privata, entro la fascia di rispetto autostradale, in Comune di Padova (PD). Pratica n.03-A13-A13-00001 (27/2025). Ditta Richiedente OFFICINA MIMO s.r.l.”; - del provvedimento del Comune di Padova prot. n. 2026-0118777/U del 3 marzo 2026, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria n. 2024/12178 presentata in data 18 novembre 2024 prot. 0604156;

Giustizia amministrativa202502565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere non favorevole di Autostrade per l’Italia S.p.A. sul tombinamento di due fossi nella fascia di rispetto autostradale e dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un’area in zona industriale, aveva realizzato il parziale tombinamento, per circa dieci metri, di due fossi consortili allo scopo di consentire l’accesso dei mezzi al fondo. L’area ricadeva in parte nella fascia di rispetto autostradale di trenta metri. Nell’ambito di una precedente conferenza di servizi, Autostrade per l’Italia aveva espresso parere favorevole al progetto edilizio, subordinandolo, tra l’altro, alla produzione dei titoli autorizzativi relativi ai tombinamenti e alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo per il ripristino dei luoghi. La società presentava quindi una SCIA in sanatoria e l’atto d’obbligo. Dopo il silenzio serbato sulla richiesta comunale di parere, seguito da diffide e da un ricorso avverso il silenzio, Autostrade per l’Italia rendeva un parere negativo, fondato esclusivamente sulla collocazione delle opere nella fascia di rispetto e sul contrasto con l’art. 26 d.P.R. 495/1992. La società deduceva: eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà estrinseca rispetto al precedente parere favorevole con prescrizioni, travisamento e falsa rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione del legittimo affidamento; violazione dell’art. 32 l. 47/1985, dell’art. 26 d.P.R. 495/1992 e delle norme tecniche urbanistiche comunali; difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza. Con motivi aggiunti impugnava inoltre la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA in sanatoria, deducendone l’illegittimità derivata dal parere di Autostrade.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. Il parere negativo di Autostrade per l’Italia è illegittimo per illogicità e contraddittorietà rispetto al precedente parere favorevole con prescrizioni, nonché per travisamento e falsa rappresentazione dei fatti. Il precedente parere aveva indirizzato la società verso la produzione di un titolo autorizzativo relativo ai tombinamenti e verso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo; il successivo parere, invece, non ha esaminato concretamente la SCIA in sanatoria e le iniziative adottate per adempiere alle prescrizioni, limitandosi ad affermare l’incompatibilità delle opere con la fascia di rispetto. Secondo il TAR, se Autostrade avesse ritenuto originariamente incompatibile qualsiasi tombinamento nella fascia, avrebbe dovuto manifestare tale posizione già nella conferenza di servizi, anziché prescrivere la produzione del titolo edilizio. Il giudice valorizza inoltre la natura amovibile delle strutture modulari prefabbricate, prive di fondazione permanente e rimovibili senza interventi invasivi, caratteristica compatibile con la possibilità di deroga al vincolo di inedificabilità relativa nella fascia autostradale. Il parere impugnato ha omesso di considerare tale profilo, espressamente richiamato nel precedente parere, e ha quindi esercitato il potere in modo contraddittorio e senza adeguata istruttoria. Per illegittimità derivata è annullata anche la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA in sanatoria, adottata sulla base del parere di Autostrade, ritenuto dal Comune vincolante. Le ulteriori censure sono assorbite. Autostrade per l’Italia è condannata al pagamento di euro 2.500 per spese di lite; le spese nei confronti del Ministero e del Comune sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 495/1992

    Il parere negativo aveva richiamato tale disposizione per sostenere l’incompatibilità dei tombinamenti realizzati entro la fascia di rispetto autostradale. Il TAR ha ritenuto illegittima l’applicazione concreta della disciplina perché l’atto non aveva considerato la natura amovibile delle opere, il precedente parere favorevole con prescrizioni e le iniziative adottate dalla società.

  • art. 32 l. 47/1985

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente in relazione alla sanatoria dell’intervento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione del parere, che non aveva esaminato il contenuto del precedente parere, la SCIA in sanatoria e la specifica natura delle opere.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato nel precedente giudizio promosso dalla società contro il silenzio di Autostrade per l’Italia.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato nel precedente giudizio avverso il silenzio serbato sulla richiesta di parere.

Massime di principio

  • Il parere successivo di un’amministrazione o di un soggetto esercente funzioni pubblicistiche non può discostarsi da una precedente determinazione favorevole con prescrizioni senza confrontarsi puntualmente con il contenuto di quest’ultima e con l’adempimento delle prescrizioni da parte dell’interessato; in difetto, l’atto è viziato per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
  • Quando una precedente determinazione indirizza il privato verso la presentazione di uno specifico titolo o documento, il successivo diniego non può fondarsi sul presupposto che l’intervento fosse radicalmente incompatibile con il vincolo, se tale incompatibilità non è stata chiaramente rappresentata nella precedente fase procedimentale.
  • Nella valutazione della compatibilità di opere collocate nella fascia di rispetto autostradale occorre esaminare non soltanto la loro localizzazione, ma anche le caratteristiche costruttive, la natura amovibile, l’assenza di fondazioni permanenti, le dimensioni e l’incidenza sulla sicurezza e sulla viabilità autostradale.
  • La dichiarazione comunale di inefficacia di una SCIA in sanatoria è illegittima per illegittimità derivata quando si fonda esclusivamente su un parere presupposto illegittimo, qualificato dall’amministrazione come vincolante e non autonomamente disattendibile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.