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Sentenza

Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione inerente all’acquisizione parziale dell’area catastalmente indicata al foglio 355, mappali 368 e 1167, a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione (procedimento sanzionatorio n. 2019/06.03/004183 ARB – Ditta: Bonato Giorgia); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di acquisizione parziale al patrimonio comunale dell’area interessata da opere abusive, adottata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale con cui le era stato comunicato che, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, una parte dell’area sarebbe stata acquisita gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e del principio del contraddittorio, sostenendo di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento relativo all’acquisizione e, più in generale, di non essere stata posta in condizione di partecipare al procedimento sanzionatorio culminato nell’ordine di demolizione. Ha inoltre contestato la validità della notificazione della comunicazione impugnata, poiché inviata a un indirizzo PEC inesistente. Secondo la ricorrente, la mancata partecipazione le avrebbe impedito di attivarsi tempestivamente per eliminare gli abusi, come dimostrato dall’incarico conferito a un professionista per predisporre una relazione sullo stato dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha respinto anzitutto l’eccezione comunale di improcedibilità fondata sull’invio di una nuova comunicazione. La proposizione tempestiva del ricorso contro la prima nota dimostrava infatti la piena conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo della notificazione; la nota non presentava carenze formali tali da impedire la sanatoria prevista dall’art. 156, comma 2, c.p.c. Nel merito, il motivo è stato ritenuto infondato. L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce una sanzione a formazione legale, che si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. La successiva comunicazione comunale ha natura dichiarativa e ricognitiva, è vincolata e serve a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione, sicché non è necessario un autonomo contraddittorio procedimentale finalizzato a rimettere in discussione l’effetto ablatorio già prodotto ex lege. La comunicazione impugnata poteva essere contestata solo per vizi propri, quali difetti di notificazione, erronea individuazione catastale o carenze nella perimetrazione dell’area; il vizio di notificazione è stato ritenuto sanato dalla tempestiva impugnazione. Quanto alle doglianze riferite alla mancata partecipazione al procedimento che aveva condotto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha rilevato che tale ordinanza non era stata specificamente impugnata. In ogni caso, la documentazione prodotta dal Comune dimostrava il regolare svolgimento dell’iter procedimentale, comprendente sopralluoghi, comunicazioni di avvio, notifiche, memorie e controdeduzioni della proprietaria, nonché la consegna a mano dell’ordinanza di demolizione, sottoscritta per ricevuta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    “l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale [...] rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione”

    L’acquisizione gratuita si produce automaticamente per legge quando il destinatario non ottempera all’ordine di demolizione; l’atto successivo del Comune ha natura dichiarativa e ricognitiva e consente l’immissione in possesso e la trascrizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riferimento all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria notificata dal Comune, senza che il giudice ne faccia applicazione decisiva ai fini della controversia.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità della comunicazione di acquisizione, poiché quest’ultima è un atto vincolato e meramente ricognitivo di un effetto ablatorio già prodottosi ex lege.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La notificazione, anche se effettuata a un indirizzo PEC errato, raggiunge il suo scopo quando il destinatario acquisisce piena conoscenza dell’atto e lo impugna tempestivamente, salvo che l’atto presenti carenze formali tali da impedire il raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita dell’area prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione; il successivo atto comunale ha natura dichiarativa e ricognitiva, non costitutiva, ed è privo di discrezionalità quanto all’effetto traslativo.
  • L’atto ricognitivo di acquisizione gratuita può essere contestato per vizi propri, quali difetti di notificazione, erronea individuazione catastale o inesatta perimetrazione dell’area, ma non può essere utilizzato per rimettere in discussione un ordine di demolizione divenuto definitivo.
  • Poiché l’acquisizione gratuita consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo all’atto ricognitivo non ne determina l’illegittimità per violazione dell’art. 7 l. 241/1990.
  • La notificazione affetta da errore nell’indirizzo PEC non impedisce il raggiungimento dello scopo quando il destinatario acquisisce comunque piena conoscenza dell’atto e lo impugna tempestivamente, purché l’atto non presenti carenze formali che ne rendano impossibile la comprensione o l’utilizzazione processuale.
  • Le contestazioni relative alla mancata partecipazione al procedimento che ha condotto all’ordine di demolizione devono essere rivolte contro tale ordine; non possono essere fatte valere per la prima volta contro il successivo atto meramente ricognitivo di acquisizione dell’area.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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