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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00300/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a impugnare, derivante dalla rinuncia, da parte delle originarie ricorrenti nel giudizio amministrativo, agli effetti della sentenza oggetto di ricorso, nel contesto di una transazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice amministrativo, della delibera con cui un consiglio comunale aveva approvato un'operazione di integrazione/aggregazione societaria tra una società a partecipazione pubblica e una società quotata del gruppo A2A. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'operazione avesse prodotto, in sostanza, una cessione di quote senza previa procedura ad evidenza pubblica, in violazione delle regole del d.lgs. n. 175 del 2016. Il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione, reputando che la legittimazione e l'interesse ad agire spettassero anche a operatori economici del settore con pregiudizi solo potenziali e che, nel merito, l'operazione dovesse essere assoggettata a una procedura selettiva pubblica per l'ingresso di un socio privato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società partecipata, il comune e la società del gruppo A2A, deducendo sostanzialmente: 1) difetto assoluto di giurisdizione per stravolgimento delle regole su legittimazione e interesse a ricorrere, che avrebbe trasformato la giurisdizione in oggettiva; 2) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, poiché il Consiglio di Stato avrebbe creato un obbligo di gara non previsto dall'art. 17 del testo unico sulle società pubbliche e avrebbe applicato la norma oltre il suo perimetro. Nel corso del giudizio di cassazione è però emerso che le originarie ricorrenti nel giudizio amministrativo avevano rinunciato, nell'ambito di una transazione, agli effetti della sentenza impugnata, con conseguente venir meno dell'interesse delle parti soccombenti a coltivare il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato come disposizione violata nella decisione amministrativa di merito, insieme all'art. 17, per sostenere la necessità dell'evidenza pubblica nell'operazione societaria

  • art. 17 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato come norma che, secondo i ricorrenti, non prevedeva l'obbligo di gara per l'operazione in concreto; la Corte non entra nel merito perché dichiara l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse

  • artt. 111 e 113 Cost.

    invocati nei motivi di ricorso per cassazione per denunciare eccesso di potere giurisdizionale e difetto assoluto di giurisdizione

  • art. 362 cod. proc. civ.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso sentenze del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    menzionato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 2377 cod. civ.

    invocato dal Comune ricorrente per sostenere la decadenza dall'impugnazione delle deliberazioni societarie e quindi il venir meno delle condizioni dell'azione

  • art. 1 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato dai ricorrenti per affermare che il testo unico rinvia, per quanto non disciplinato, alla normativa societaria di diritto comune

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sul difetto assoluto di giurisdizione per mancanza di interesse ad agire

  • art. 103 Cost.

    richiamato nel motivo sul difetto assoluto di giurisdizione

  • art. 35 cod. proc. amm.

    richiamato nel motivo relativo alla giurisdizione e all'interesse ad agire

  • art. 39 cod. proc. amm.

    richiamato nel motivo relativo alla giurisdizione e all'interesse ad agire

  • art. 91 cod. proc. amm.

    richiamato nei motivi di ricorso per cassazione come parametro processuale

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte che aveva ottenuto la decisione impugnata rinuncia agli effetti della sentenza nell'ambito di una transazione, viene meno l'interesse concreto e attuale delle altre parti a coltivare il ricorso per cassazione avverso quella decisione.
  • La sopravvenuta abdicazione dell'effetto sostanziale della sentenza determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di interesse, senza che sia necessario esaminare i motivi prospettati sul difetto di giurisdizione o sull'eccesso di potere giurisdizionale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'inammissibilità dipenda da una sopravvenienza legata a una complessa transazione tra le parti.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili nei casi ordinari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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