Cassazione Civile, Ordinanza n. 00275/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una cooperativa sociale aveva gestito per conto di un comune un servizio di pre e post scuola e altri servizi per l’infanzia in forza di un contratto scaduto ma prorogato da due provvedimenti amministrativi. Il servizio era proseguito fino al marzo 2010, mentre i pagamenti erano stati effettuati solo fino all’ottobre 2009. La cooperativa aveva quindi chiesto in giudizio il pagamento del corrispettivo maturato per il periodo successivo. Il giudice di appello, confermando sul punto il primo grado, aveva ritenuto che le proroghe fossero operanti solo fino all’ottobre 2009, perché il regolamento contrattuale consentiva proroghe entro un limite massimo di due anni dalla scadenza originaria. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha denunciato violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e motivazione illogica e perplessa, sostenendo che la corte territoriale avrebbe disapplicato illegittimamente il provvedimento amministrativo di proroga o comunque ne avrebbe limitato gli effetti senza domanda dell’amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non aveva disapplicato i provvedimenti amministrativi, ma li aveva interpretati nel quadro del contratto, ritenendo che le proroghe fossero consentite solo entro il limite biennale pattuito. Ha inoltre osservato che il richiamo all’art. 99 c.p.c. era inconferente, quello all’art. 112 c.p.c. infondato perché la domanda era stata comunque decisa con il rigetto, e la censura sulla motivazione era formulata in modo non più compatibile con l’art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il richiamo è stato ritenuto inconferente perché non era in discussione la proposizione della domanda, che era stata effettivamente avanzata dalla cooperativa.
Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice si pronunci sulla domanda rigettandola; non occorre un provvedimento ulteriore o diverso se la pretesa è stata esaminata e respinta.
La censura di motivazione illogica e perplessa non è più ammissibile nei termini prospettati, essendo oggi deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
I motivi di ricorso devono essere specificamente attinenti al decisum; censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi in modo diretto e puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che attaccano una decisione diversa da quella realmente adottata sono inammissibili.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di provvedere su una domanda o un’eccezione; se la domanda viene respinta, il vizio non sussiste.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza, illogicità o perplessità della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- Quando un provvedimento amministrativo si inserisce in un rapporto contrattuale, il giudice di merito può interpretarne la portata alla luce della disciplina pattizia applicabile, verificando se l’efficacia dell’atto sia limitata da previsioni contrattuali.
- La mancata aderenza del motivo al decisum può integrare inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità dei motivi.
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