Cassazione Civile, Ordinanza n. 00287/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. contro la sentenza n. 39527/2021 della Corte di cassazione, sostenendo che quella decisione fosse affetta da errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente supposto l’inesistenza di un motivo di ricorso diretto contro il capo sulle spese del giudizio di reclamo ex art. 2192 c.c. Secondo la ricorrente, nel precedente ricorso per cassazione erano stati dedotti specifici motivi riguardanti la violazione degli artt. 741, 91 e 100 c.p.c. e la nullità della condanna alle spese in favore di un soggetto che, a suo dire, non avrebbe dovuto validamente costituirsi per difetto di rappresentanza. La Corte ha però rilevato che il precedente ricorso era stato deciso nel senso dell’inammissibilità perché le censure, pur formalmente riferite alle spese, investivano in realtà il merito della controversia, cioè la soccombenza virtuale posta a base della regolazione delle spese, e non un autonomo errore percettivo sul contenuto dei motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso sia la dedotta contraddizione tra la proposta del relatore e la decisione collegiale, sia l’errore di fatto revocatorio, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato i motivi del ricorso precedente e li aveva respinti per ragioni logico-giuridiche incompatibili con la tesi della ricorrente. In particolare, ha ritenuto che le doglianze investissero sostanzialmente il merito della soccombenza virtuale e solo indirettamente la liquidazione delle spese; pertanto non vi era stata alcuna omissione o falsa percezione di un motivo di ricorso. Ha inoltre respinto la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ma ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di revocazione in favore della controricorrente e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede un mancato esame o una falsa percezione di un fatto processuale decisivo; non ricorre se la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti assorbiti o logicamente incompatibili con la tesi del ricorrente.
art. 2192 c.c.
richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, nel cui giudizio era stata pronunciata la cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.
art. 741 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di soccombenza virtuale e spese.
art. 91 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire.
art. 96 c.p.c.
richiamato per la domanda di condanna per responsabilità aggravata, respinta perché non ravvisata la temerarietà della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., solo la mancata percezione di un motivo o di un fatto processuale decisivo; non basta che la Corte abbia attribuito ai motivi una ricostruzione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.
- Non sussiste errore revocatorio quando la decisione di legittimità abbia esaminato tutti i motivi di ricorso e li abbia respinti sulla base di una costruzione logico-giuridica che rende assorbite le questioni dedotte, anche se il ricorrente ritenga che alcune censure siano state trascurate.
- In sede di cassazione, le doglianze formalmente indirizzate contro la statuizione sulle spese sono inammissibili se, nella sostanza, mirano a rimettere in discussione il merito della soccombenza virtuale che ha costituito il presupposto della liquidazione delle spese stesse.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o per contestare la scelta interpretativa e decisoria compiuta dalla Corte; è ammissibile solo per un vero errore percettivo sul contenuto degli atti o dei motivi.
- La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di una lite temeraria o comunque degli estremi della responsabilità aggravata; in mancanza, la richiesta va respinta.
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