Cassazione Civile, Ordinanza n. 00274/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Le ricorrenti avevano convenuto la banca lamentando l'acquisto di obbligazioni Argentina poi divenute prive di valore a seguito del default del Paese. In primo grado avevano dedotto, da un lato, la nullità del contratto quadro di negoziazione per difetto di forma (contratto "monofirma") e, dall'altro, l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di correttezza nell'attività di intermediazione finanziaria, con domande di risoluzione e risarcitorie. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale di nullità, assorbendo la subordinata. In appello principale la banca aveva ottenuto la riforma della decisione sulla base della sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di contratto monofirma. Le investitrici avevano proposto appello incidentale riproponendo le domande subordinate assorbite; la Corte d'appello lo aveva ritenuto inammissibile o comunque non sufficientemente specifico, ritenendo non espressa la volontà di sottoporre all'esame della Corte la fondatezza delle domande di merito su inadempimento informativo. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato nullità del procedimento e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato una rituale riproposizione delle domande assorbite in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la questione attenendosi al principio secondo cui la riproposizione in appello delle domande assorbite in primo grado è idonea a conservarne l'esame. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non può omettere di pronunciarsi su domande ritualmente riproposte dalla parte, pena nullità per omessa pronuncia.
Le domande e le eccezioni assorbite o non accolte in primo grado devono intendersi riproposte quando la parte le richiami in appello in modo idoneo a manifestarne la volontà di coltivarle, senza formule sacramentali.
La censura di inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità è stata ritenuta non pertinente rispetto alla reale natura della riproposizione delle domande assorbite.
Il riferimento ai commi III e IV è stato considerato erroneo e non pertinente al caso concreto.
Massime di principio
- La riproposizione in appello di domande formulate in primo grado ma rimaste assorbite è sufficiente a impedirne la rinuncia implicita, purché emerga chiaramente la volontà di sottoporle nuovamente al giudice del gravame.
- L'errore del giudice d'appello consiste nell'equiparare la riproposizione di domande assorbite a un appello incidentale inammissibile per difetto di specificità, quando invece si tratta di una mera conservazione della pretesa già proposta.
- L'omessa considerazione di una domanda ritualmente riproposta integra vizio di omessa pronuncia e determina la cassazione con rinvio.
- Ai fini dell'art. 346 c.p.c. non è necessaria una formulazione sacramentale: è sufficiente che dall'atto di appello risulti in modo univoco la volontà della parte di chiedere l'esame delle domande non decise in primo grado.
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