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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00286/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un liquidatore giudiziale nominato nel concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita insieme ai soci illimitatamente responsabili. Il liquidatore chiedeva l’ammissione al passivo, in prededuzione e con privilegio, del residuo compenso per l’attività svolta. Il giudice delegato aveva escluso il credito, ritenendo che i liquidatori avessero agito non diligentemente: avrebbero omesso di promuovere azioni risarcitorie contro gli amministratori e avrebbero gestito in modo non corretto la liquidazione di un compendio immobiliare, vendendolo a prezzo inferiore al valore di stima e senza adeguate cautele. Il Tribunale, in sede di opposizione ex artt. 98-99 l.fall., ha invece accolto la domanda del liquidatore, ammettendo il credito al passivo in privilegio e in prededuzione. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, contestando: la pretesa necessità della risoluzione del concordato prima del fallimento e i relativi doveri di segnalazione del liquidatore; la legittimazione del liquidatore ad agire per responsabilità contro gli amministratori; asserite ultrapetizioni e vizi motivazionali; la correttezza delle modalità di vendita dell’immobile; la tardività di alcuni documenti; la ripartizione dell’onere della prova sull’eccezione di inadempimento; il valore confessorio delle relazioni del liquidatore; l’omesso esame di fatti decisivi; e infine la prededucibilità del credito professionale del liquidatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto, in sintesi, che il liquidatore giudiziale, quale mandatario ex lege, aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi: non gli spettava valutare la convenienza del concordato, né proporre istanza di fallimento o di risoluzione, né segnalare direttamente al pubblico ministero o al giudice delegato le criticità del piano; i doveri di vigilanza e impulso erano propri del commissario giudiziale. Ha inoltre considerato inammissibile il motivo sulla legittimazione all’azione sociale di responsabilità perché la sentenza impugnata era sorretta anche da un’autonoma ratio non censurata. Ha escluso i vizi di ultrapetizione e di motivazione, ritenendo che il tribunale avesse semplicemente preso atto che le condotte degli amministratori erano emerse solo nella relazione del curatore fallimentare e che ciò non rendeva contraddittoria la motivazione. Quanto alla vendita del bene immobiliare, ha ribadito che l’art. 107 l.fall. consente modalità deformalizzate e competitive, non impone le regole delle esecuzioni ordinarie e non preclude la rateizzazione del prezzo se rispettati i parametri di trasparenza e stima. Ha poi escluso che vi fosse omissione di pronuncia sulla tardività della documentazione, osservando che il tribunale aveva deciso sulla base di atti già acquisiti. Ha respinto anche la censura sull’eccezione di inadempimento, perché il giudice di merito aveva accertato in fatto l’assenza di un comportamento negligente dei liquidatori e il ricorrente mirava solo a una rivalutazione del merito. Ha negato valore di confessione stragiudiziale alle relazioni indirizzate al commissario giudiziale, trattandosi di dichiarazioni non rivolte alla controparte. Ha dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, perché rivolta a sollecitare una nuova valutazione delle prove. Infine, ha confermato la prededuzione del credito del liquidatore, ritenendo che il compenso maturato per attività svolta nella fase esecutiva del concordato, su nomina del tribunale, fosse sorto in funzione della procedura concorsuale e utile alla massa dei creditori, anche se il fallimento era intervenuto senza previa risoluzione del concordato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del fallimento alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 1703 e 1708 c.c.

    Il liquidatore è stato qualificato come mandatario ex lege, con poteri limitati alla gestione e liquidazione dei beni nell’interesse della massa creditoria.

  • artt. 7, 38, 182 e 186 l.fall.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere doveri più ampi del liquidatore e la necessità di segnalazioni sul cattivo andamento del concordato; la Corte ha escluso che da tali norme derivasse un obbligo del liquidatore di chiedere il fallimento o di segnalare direttamente le criticità del piano.

  • art. 185 l.fall.

    "dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione"

    La funzione di sorveglianza dell’adempimento del concordato spetta al commissario giudiziale, non al liquidatore.

  • art. 107 l.fall.

    Le vendite nella procedura concorsuale possono svolgersi con modalità deformalizzate e competitive; non si applica automaticamente la disciplina delle esecuzioni ordinarie.

  • art. 33 l.fall.

    È il curatore, e non il liquidatore, a dover accertare e riferire sulle cause del fallimento e sulle responsabilità del fallito o di altri.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato in tema di eccezione di inadempimento; la Corte ribadisce che il debitore che eccepisce l’altrui inadempimento allega il fatto impeditivo, ma nel caso concreto l’inadempimento dei liquidatori è stato escluso in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di riparto dell’onere probatorio, la Corte ha respinto la doglianza perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva accertato l’assenza dell’inadempimento sulla base delle risultanze istruttorie.

  • art. 2735 c.c.

    Le dichiarazioni contenute nelle relazioni dei liquidatori non costituiscono confessione stragiudiziale se non sono dirette alla controparte, ma a un terzo; sono quindi liberamente valutabili dal giudice.

  • art. 111 l.fall.

    I compensi del liquidatore nominato nella fase concordataria sono crediti prededucibili perché sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale e utili alla massa dei creditori.

  • artt. 2755 e 2770 c.c.

    Richiamati per il privilegio richiesto sul credito del liquidatore; la decisione ha confermato l’ammissione in via privilegiata.

  • artt. 98-99 l.fall.

    Norme processuali dell’opposizione allo stato passivo, utilizzate per contestare e poi confermare l’ammissione del credito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su atti e documenti di merito sono inammissibili se non vengono riprodotti o puntualmente localizzati nel ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    Richiamati in relazione ai diversi motivi di ricorso; la Corte ne ribadisce i limiti, soprattutto sul controllo di legittimità e sull’omesso esame di fatti storici, non di prove o argomentazioni.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile in Cassazione solo per anomalie gravi, non per semplice insufficienza o per una diversa lettura delle prove.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    La dedotta tardività documentale non ha inciso, perché il tribunale ha comunque fondato la decisione su atti già presenti nel fascicolo.

  • art. 569, comma 3, c.p.c.

    La disciplina delle rateizzazioni nelle esecuzioni immobiliari ordinarie non è automaticamente vincolante nella liquidazione concorsuale ex art. 107 l.fall.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il liquidatore giudiziale del concordato preventivo è un mandatario ex lege che agisce nella fase esecutiva della procedura per la gestione e liquidazione dei beni, ma non assume i poteri e i doveri di vigilanza e impulso propri del commissario giudiziale.
  • Nella procedura di concordato preventivo, il liquidatore non ha un generale obbligo di promuovere il fallimento, né di segnalare direttamente al giudice delegato o al pubblico ministero le criticità del piano; tali profili restano estranei ai suoi compiti se non espressamente previsti dagli atti della procedura.
  • In sede di impugnazione per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della decisione di merito, o quando mira soltanto a una rivalutazione del fatto e delle prove.
  • L’art. 107 l.fall. consente nella liquidazione concorsuale modalità di vendita deformalizzate e competitive, purché siano rispettati i criteri di trasparenza, base di stima e pubblicità; non si applica automaticamente la disciplina delle esecuzioni individuali.
  • Le relazioni del liquidatore indirizzate al commissario giudiziale non integrano confessione stragiudiziale nei confronti della curatela, perché non sono dichiarazioni rese alla controparte ma a un terzo.
  • I compensi maturati per l’attività svolta dagli organi nominati nella procedura concordataria possono essere crediti prededucibili quando siano sorti in funzione della procedura e risultino utili alla massa dei creditori del successivo fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniProveTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàRisoluzione del contratto

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