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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00282/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, effettuata da entrambi i difensori muniti di procura, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha escluso ogni statuizione sulle spese, perché l'adesione alla rinuncia precludeva la loro liquidazione, e ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione contro il provvedimento del giudice delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione di un credito di euro 60.000, oltre accessori, in prededuzione, ritenuto sorto per attività professionale svolta in pendenza di concordato preventivo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, rilevando che il documento negoziale richiamato dal professionista era privo di data certa. In Cassazione il ricorrente aveva articolato tre motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, e 183 c.p.c., in relazione all'art. 98 l.f. e all'art. 111 Cost.; nullità del decreto e del procedimento per violazione degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso, dando atto di un accordo transattivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalmente validamente proposta e accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Le censure di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame del fatto restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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