Cassazione Civile, Ordinanza n. 00282/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, effettuata da entrambi i difensori muniti di procura, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha escluso ogni statuizione sulle spese, perché l'adesione alla rinuncia precludeva la loro liquidazione, e ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione contro il provvedimento del giudice delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione di un credito di euro 60.000, oltre accessori, in prededuzione, ritenuto sorto per attività professionale svolta in pendenza di concordato preventivo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, rilevando che il documento negoziale richiamato dal professionista era privo di data certa. In Cassazione il ricorrente aveva articolato tre motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, e 183 c.p.c., in relazione all'art. 98 l.f. e all'art. 111 Cost.; nullità del decreto e del procedimento per violazione degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso, dando atto di un accordo transattivo.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata in relazione al principio del contraddittorio.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
art. 98 l.f.
Richiamato in relazione all'opposizione allo stato passivo.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del primo motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come parametro del secondo motivo per nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
La rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalmente validamente proposta e accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Le censure di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame del fatto restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia prima della decisione nel merito.
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