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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00281/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito per prestazioni professionali svolte in esecuzione di un incarico conferito con scrittura avente data certa e successivamente integrato. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, riducendone l'importo sulla base di criteri tariffari medi; il tribunale dell'opposizione aveva invece riconosciuto il residuo, ritenendo che le prestazioni fossero state effettivamente eseguite e completate con l'omologa del concordato preventivo, senza che il successivo fallimento potesse incidere sul compenso pattuito. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: da un lato ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse trascurato il contenuto dell'incarico e il principio di adeguatezza del compenso ex art. 2233 c.c.; dall'altro ha dedotto motivazione apparente, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato che il compenso pattuito comprendeva anche attività di attuazione del risanamento che non sarebbero state svolte a causa del fallimento sopravvenuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il tribunale aveva accertato con valutazione di fatto non specificamente censurata la data certa delle scritture di incarico e l'effettivo compimento delle prestazioni professionali fino all'omologa del concordato; il successivo fallimento, intervenuto anni dopo, non valeva da solo a dimostrare inesattezza o incompletezza dell'opera. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, osservando che il decreto impugnato esponeva in modo intellegibile le ragioni della decisione. Conseguentemente il credito del professionista è rimasto ammesso per l'intero importo residuo riconosciuto dal tribunale, con condanna della curatela alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato dalla ricorrente come parametro del denunciato omesso esame delle eccezioni e dei fatti allegati, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha effettivamente considerato le questioni decisive.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio processuale dedotto, ma la censura è disattesa perché il decisum non presenta nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato sia per omesso esame di fatto decisivo sia per motivazione apparente; la Corte esclude entrambi i profili perché il fatto decisivo è stato valutato e la motivazione è sufficiente.

  • art. 2233 c.c.

    la Corte ribadisce che, per le prestazioni d'opera intellettuale, il compenso pattuito dalle parti prevale sui criteri sussidiari di liquidazione; la disciplina tariffaria o giudiziale opera solo in assenza di accordo.

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza; la Corte precisa che il vizio sussiste solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 27 d.M. 140/2012

    richiamato dal giudice di merito come criterio di riferimento per ridurre il compenso; la Corte non ne fonda la decisione, valorizzando invece il primato dell'accordo tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni d'opera intellettuale, quando il compenso è stato specificamente pattuito e l'incarico risulta eseguito, il giudice non può sostituire al patto tra le parti criteri sussidiari di liquidazione fondati su tariffe o parametri, salvo che sia contestata in modo circostanziato l'inadempienza o l'inesattezza della prestazione.
  • Il sopravvenire del fallimento del committente, di per sé, non dimostra che la prestazione professionale sia stata inesatta o incompleta, soprattutto quando l'attività affidata abbia natura di mezzi e sia stata portata a termine fino al raggiungimento dell'obiettivo procedurale previsto.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre tale vizio se il provvedimento dà conto, in modo intellegibile, delle scritture contrattuali, delle prestazioni svolte e della ragione per cui il fatto sopravvenuto non incide sul credito.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il giudice di merito ha comunque considerato il fatto storico dedotto e lo ha apprezzato, anche implicitamente, nella formazione del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

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