Cassazione Penale, Sentenza n. 25829/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terrazzo di copertura di un immobile sito in Napoli, disposto per difformità tra quanto realizzato e il permesso di costruire. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sintesi, che: il procedimento riguardava una contravvenzione edilizia non compresa tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001; quindi non sarebbe applicabile agli enti il sequestro preventivo impeditivo; inoltre, la morte della precedente legale rappresentante, intervenuta prima della condanna, avrebbe determinato l'estinzione del reato e la caducazione del vincolo; infine, il tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la pendenza del procedimento nei confronti di altri due soggetti, ritenuti estranei alla signoria sul bene sequestrato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel complesso. Ha osservato che la motivazione del provvedimento impugnato era censurabile nella parte in cui riconduceva il reato alla società ai fini del d.lgs. 231/2001, poiché la contravvenzione edilizia ex art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 non rientra tra i reati presupposto e il sequestro preventivo impeditivo non è richiamato dall'art. 53 del d.lgs. 231/2001. Tuttavia, tale errore di diritto non incideva sulla correttezza sostanziale della decisione, perché il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca richiede un nesso tra reato e cosa, e non tra reato e autore; inoltre, il vincolo poteva essere mantenuto in considerazione della persistente pendenza del procedimento nei confronti di altri due indagati concorrenti e della perdurante attitudine del bene a protrarre o aggravare le conseguenze dell'illecito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
invocato dalla difesa per sostenere l'estinzione del reato per morte del reo prima della condanna
richiamato dalla difesa nel motivo di nullità dell'ordinanza, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
base formale del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione
il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi anche la motivazione del tutto mancante o apparente
richiamato per qualificare il sequestro preventivo impeditivo e per affermare che il vincolo può colpire cose la cui libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato
non consente di ricavare il sequestro preventivo impeditivo nei confronti dell'ente
norma richiamata in relazione al sequestro nei confronti dell'ente, senza estensione al sequestro impeditivo
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
contravvenzione edilizia contestata, non ricompresa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
artt. 110 c.p. e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
titolo di reato contestato anche ad altri soggetti in concorso, rilevante per la perdurante pendenza del procedimento
la Corte precisa che la disciplina della responsabilità degli enti non è applicabile al caso, trattandosi di reato non incluso nel catalogo dei presupposto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, il controllo è limitato alla violazione di legge; è deducibile il vizio motivazionale solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- Il sequestro preventivo impeditivo, non finalizzato alla confisca, si fonda sul nesso tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore; pertanto può colpire anche beni di proprietà di terzi quando la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione o l'aggravamento dell'illecito.
- La morte dell'indagato o del soggetto originariamente titolare della carica non determina automaticamente la caducazione del sequestro preventivo se permane l'esigenza cautelare reale e il bene conserva attitudine a protrarre o aggravare le conseguenze del reato.
- La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 non può essere estesa a reati non compresi nel catalogo dei reati presupposto, e da tale disciplina non si può desumere, in via automatica, l'applicabilità del sequestro preventivo impeditivo all'ente.
- Ai fini del mantenimento del vincolo reale, è sufficiente che permanga il periculum in mora inteso come persistente attitudine del bene a incidere sulle conseguenze dell'illecito, anche se le opere siano già state ultimate e anche se il procedimento prosegua nei confronti di altri concorrenti.
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