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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25829/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terrazzo di copertura di un immobile sito in Napoli, disposto per difformità tra quanto realizzato e il permesso di costruire. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sintesi, che: il procedimento riguardava una contravvenzione edilizia non compresa tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001; quindi non sarebbe applicabile agli enti il sequestro preventivo impeditivo; inoltre, la morte della precedente legale rappresentante, intervenuta prima della condanna, avrebbe determinato l'estinzione del reato e la caducazione del vincolo; infine, il tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la pendenza del procedimento nei confronti di altri due soggetti, ritenuti estranei alla signoria sul bene sequestrato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel complesso. Ha osservato che la motivazione del provvedimento impugnato era censurabile nella parte in cui riconduceva il reato alla società ai fini del d.lgs. 231/2001, poiché la contravvenzione edilizia ex art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 non rientra tra i reati presupposto e il sequestro preventivo impeditivo non è richiamato dall'art. 53 del d.lgs. 231/2001. Tuttavia, tale errore di diritto non incideva sulla correttezza sostanziale della decisione, perché il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca richiede un nesso tra reato e cosa, e non tra reato e autore; inoltre, il vincolo poteva essere mantenuto in considerazione della persistente pendenza del procedimento nei confronti di altri due indagati concorrenti e della perdurante attitudine del bene a protrarre o aggravare le conseguenze dell'illecito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 150 c.p.

    invocato dalla difesa per sostenere l'estinzione del reato per morte del reo prima della condanna

  • art. 69 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel motivo di nullità dell'ordinanza, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    base formale del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi anche la motivazione del tutto mancante o apparente

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    richiamato per qualificare il sequestro preventivo impeditivo e per affermare che il vincolo può colpire cose la cui libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato

  • art. 53 d.lgs. 231/2001

    non consente di ricavare il sequestro preventivo impeditivo nei confronti dell'ente

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    norma richiamata in relazione al sequestro nei confronti dell'ente, senza estensione al sequestro impeditivo

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    contravvenzione edilizia contestata, non ricompresa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

  • artt. 110 c.p. e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    titolo di reato contestato anche ad altri soggetti in concorso, rilevante per la perdurante pendenza del procedimento

  • d.lgs. 231/2001

    la Corte precisa che la disciplina della responsabilità degli enti non è applicabile al caso, trattandosi di reato non incluso nel catalogo dei presupposto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, il controllo è limitato alla violazione di legge; è deducibile il vizio motivazionale solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
  • Il sequestro preventivo impeditivo, non finalizzato alla confisca, si fonda sul nesso tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore; pertanto può colpire anche beni di proprietà di terzi quando la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione o l'aggravamento dell'illecito.
  • La morte dell'indagato o del soggetto originariamente titolare della carica non determina automaticamente la caducazione del sequestro preventivo se permane l'esigenza cautelare reale e il bene conserva attitudine a protrarre o aggravare le conseguenze del reato.
  • La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 non può essere estesa a reati non compresi nel catalogo dei reati presupposto, e da tale disciplina non si può desumere, in via automatica, l'applicabilità del sequestro preventivo impeditivo all'ente.
  • Ai fini del mantenimento del vincolo reale, è sufficiente che permanga il periculum in mora inteso come persistente attitudine del bene a incidere sulle conseguenze dell'illecito, anche se le opere siano già state ultimate e anche se il procedimento prosegua nei confronti di altri concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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