Cassazione Civile, Ordinanza n. 29069/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione di ipoteca esattoriale relativa a debiti tributari per IVA e IRPEF riferiti a due annualità, con accessori, iscritta su un bene della contribuente. La contribuente aveva contestato la legittimità dell'ipoteca sostenendo che essa dovesse essere trattata come atto dell'espropriazione forzata e, quindi, soggetta al divieto di procedere esecutivamente sull'unico immobile adibito ad abitazione principale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 50 e 76 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 2808 c.c., censurando la decisione della CTR che aveva escluso la natura esecutiva dell'iscrizione ipotecaria e, per conseguenza, l'applicabilità della disciplina di favore prevista per l'espropriazione dell'abitazione principale. Ha inoltre chiesto una nuova rimessione alle Sezioni Unite, richiamando precedenti risalenti in senso difforme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma integra una misura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria; da ciò consegue che non le si applica il divieto di procedere all'espropriazione previsto dall'art. 76 del medesimo decreto per l'unico immobile adibito ad abitazione principale. La Corte ha anche escluso la necessità di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite, poiché già decisa e stabilizzata dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione
È stato il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione ipotecaria esattoriale prevista da questa norma non è qualificata come atto dell'espropriazione forzata, ma come misura riferita a una procedura alternativa all'esecuzione vera e propria.
art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica dell'intimazione prevista da questa norma non è necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria, proprio perché quest'ultima non è considerata atto esecutivo.
art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973
«l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore ... è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente»
Il divieto riguarda l'espropriazione forzata, non l'iscrizione ipotecaria esattoriale, che rimane fuori dall'ambito applicativo della norma.
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla natura e sugli effetti dell'ipoteca, ma la Corte non ne ha tratto un'autonoma regula decidendi distinta da quella fondata sul d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la norma richiamata quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una misura alternativa all'esecuzione: pertanto non soggiace alle condizioni e ai limiti dettati per l'espropriazione vera e propria.
- Il divieto di procedere all'espropriazione dell'unico immobile adibito ad abitazione principale non si estende automaticamente all'iscrizione ipotecaria esattoriale, perché la tutela prevista dall'art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda solo l'espropriazione forzata.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta dalle Sezioni Unite ed è coperta da orientamento consolidato di legittimità, la richiesta di nuova rimessione alle Sezioni Unite va disattesa.
- In sede di legittimità, la censura che investe la qualificazione giuridica dell'ipoteca esattoriale deve confrontarsi con la natura non esecutiva della misura, come definita dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.
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