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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28128/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La vicenda trae origine da una sanzione amministrativa di euro 7.500 irrogata dalla CONSOB a un componente del consiglio di amministrazione di una banca, ritenuto responsabile di avere omesso di rappresentare nel prospetto di base e nella documentazione di offerta rilevanti informazioni sul fenomeno del c.d. "capitale finanziato" relativo all’acquisto di azioni della banca. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione contro la sanzione, valorizzando sia la condotta omissiva nella predisposizione della documentazione informativa sia, in via aggiuntiva, il mancato impulso per la pubblicazione di un supplemento del prospetto ai sensi dell’art. 94, comma 7 TUF. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 195, comma 1, TUF, nonché del principio di correlazione tra contestazione e sanzione e del diritto di difesa, sostenendo che la sentenza avrebbe mutato il fatto contestato, fondando la responsabilità non sull’omissione di informazioni nei prospetti approvati ma sulla mancata attivazione per un supplemento di prospetto; (ii) nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio; (iii) violazione di norme del TUF, del d.lgs. n. 72/2015 e degli artt. 3, 5, 25 e 117 Cost., sostenendo che la sanzione avrebbe natura sostanzialmente penale e dovrebbe quindi applicarsi la retroattività della lex mitior, non il principio tempus regit actum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello non aveva mutato la base della contestazione: la responsabilità era stata confermata per l’omessa rappresentazione, nei documenti di offerta incorporati nel prospetto, del fenomeno del capitale finanziato, condotta ricondotta all’art. 94, comma 2, TUF; il riferimento al possibile supplemento di prospetto ex art. 94, comma 7, TUF è stato considerato solo argomentazione aggiuntiva e non decisiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché non vi era stata alcuna effettiva questione rilevata d’ufficio dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui le sanzioni amministrative del TUF diverse da quelle espressamente qualificate come penali non assumono natura sostanzialmente penale, sicché non opera il principio della retroattività della norma più favorevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 195, comma 1, TUF

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla correlazione tra addebito e sanzione; la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 94, comma 2, TUF

    Norma che impone il contenuto del prospetto; la Corte conferma che la condotta omissiva contestata rientrava in tale previsione.

  • art. 94, comma 7, TUF

    Norma sul supplemento del prospetto in presenza di fatti nuovi significativi o errori materiali; il richiamo della Corte d’appello è stato considerato solo aggiuntivo e non decisivo.

  • art. 2381, comma 6, c.c.

    Utilizzato per affermare l’obbligo degli amministratori, anche privi di deleghe, di agire informati e di conoscere le informazioni rilevanti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio; la censura è stata assorbita.

  • art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. n. 72/2015

    Richiamato per sostenere l’applicazione della lex mitior alle sanzioni del TUF; la Corte esclude la tesi.

  • art. 190-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al regime sanzionatorio del TUF.

  • art. 191, comma 5, d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ribadisce che le sanzioni TUF considerate non hanno natura penale sostanziale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in connessione alla retroattività della norma più favorevole; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 5 Cost.

    Invocato nel medesimo contesto del terzo motivo; non conduce a diversa conclusione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il carattere penale della sanzione; la Corte esclude l’assimilazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi convenzionali; la Corte conferma l’orientamento interno contrario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni CONSOB, non vi è violazione del principio di correlazione tra contestazione e sanzione quando il giudice di merito confermi l’addebito originario sulla base della medesima condotta omissiva contestata, anche se richiami norme diverse o ulteriori argomentazioni solo accessorie.
  • L’obbligo degli amministratori di agire informati consente di addebitare responsabilità anche agli amministratori privi di deleghe quando l’omessa acquisizione o gestione delle informazioni rilevanti impedisca la corretta rappresentazione nel prospetto informativo.
  • Il richiamo, da parte del giudice, a un possibile supplemento di prospetto non muta la fattispecie sanzionata se la ratio decisoria resta l’omessa indicazione di fatti rilevanti nella documentazione di offerta già contestata.
  • Le sanzioni amministrative previste dal TUF, salvo quelle espressamente qualificate in termini diversi, non sono automaticamente assimilabili a sanzioni penali sostanziali; pertanto non si applica in via generale la retroattività della norma più favorevole.
  • La censura relativa al contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio è assorbita se la decisione di merito non si fonda realmente su una questione nuova, ma sulla medesima base fattuale e giuridica già devoluta al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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