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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03640/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda nasce dalla domanda di concordato preventivo presentata da una società già in passato dichiarata fallita e poi tornata in bonis per revoca del fallimento. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il concordato "meramente liquidatorio" e aveva nuovamente dichiarato il fallimento; la corte d'appello ha rigettato il reclamo della società. In cassazione la società ha proposto quattordici motivi, tutti diretti a contestare il giudizio di inammissibilità della proposta e del piano: ha sostenuto, da un lato, che le modifiche apportate con memoria integrativa non fossero sostanziali o non richiedessero una nuova attestazione; dall'altro, ha censurato la valutazione dei valori dell'attivo e del passivo, delle partecipazioni societarie, dei crediti e dei debiti connessi a pregresse procedure e controversie, nonché la mancata considerazione di pretese risarcitorie verso l'Erario per gli effetti pregiudizievoli della precedente illegittima dichiarazione di fallimento. Ha infine dedotto che il tribunale e la corte territoriale avessero ecceduto i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità del concordato, sostituendosi ai creditori nella valutazione del merito della proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente tutti i motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse realmente con la ratio della decisione impugnata, fondata soprattutto sulla palese inadeguatezza dell'attestazione del professionista e sulla conseguente impossibilità per i creditori di ricevere un'informazione completa e comprensibile per formare consapevolmente il proprio voto. Ha quindi confermato che il sindacato del giudice concorsuale sulla correttezza e completezza dell'attestazione è legittimo, in funzione della verifica della fattibilità giuridica del concordato e della regolarità della procedura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che i motivi non si confrontano con la ratio decidendi e sono quindi inammissibili.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze tecniche; la Corte non accoglie la censura perché il nucleo della decisione riguarda la carenza dell'attestazione.

  • art. 2645 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa garanzia mediante vincolo di destinazione su un complesso immobiliare; la Corte non lo considera decisivo ai fini della inammissibilità del concordato.

  • art. 147 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alle spese della procedura fallimentare revocata e alle pretese verso l'Erario; la Corte non ravvisa sul punto un vizio decisivo idoneo a sovvertire la decisione.

  • art. 160, comma 4, l.fall.

    La Corte richiama il principio per cui il giudizio di ammissibilità del concordato riguarda la fattibilità giuridica e la compatibilità della proposta con norme inderogabili e causa concreta dell'accordo.

  • art. 161, comma 2, l.fall.

    La relazione del professionista designato deve contenere dati completi e criteri di giudizio comprensibili, così da garantire corretta informazione ai creditori e voto consapevole.

  • art. 162 l.fall.

    Richiamato tra le norme invocate sui presupposti di ammissibilità e sui controlli del giudice nella fase iniziale della procedura.

  • art. 172 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme concernenti la procedura concordataria e l'informazione ai creditori.

  • art. 2752 c.c.

    Richiamato per contestare l'incidenza del privilegio dei crediti erariali sopravvenuto rispetto alla proposta di concordato; la censura non supera il rilievo sulla carenza dell'attestazione.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione o l'insussistenza di alcuni debiti considerati nel passivo; la Corte non accoglie la doglianza per inammissibilità del ricorso.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • d.lgs. n. 169/2007

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma, il concordato ha natura maggiormente contrattuale e il giudice deve limitare il controllo alla fattibilità giuridica.

  • d.l. n. 98/2011, art. 23, commi 37 e 40

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'incidenza del privilegio dei crediti erariali sopravvenuto sulla proposta di concordato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il giudice non si sostituisce ai creditori nella valutazione di convenienza economica della proposta, ma deve controllare la fattibilità giuridica e la compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa concreta dell'istituto.
  • La relazione dell'attestatore deve offrire ai creditori un quadro informativo completo, aggiornato e comprensibile, indicando in modo chiaro i criteri seguiti e le verifiche svolte; se la relazione recepisce acriticamente valori di parte o è priva di criteri oggettivi di stima, la proposta può essere dichiarata inammissibile.
  • Ai fini dell'ammissibilità del concordato, non basta la mera allegazione di valori dell'attivo o di garanzie astrattamente prospettate: occorre che tali elementi siano supportati da un'attestazione idonea a consentire ai creditori una valutazione consapevole della reale capacità satisfattiva del piano.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure sulla stima del patrimonio o su singole poste dell'attivo e del passivo, i motivi sono inammissibili.
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Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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