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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36711/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando una spesa di euro 250.000 sostenuta dal contribuente per estinguere un mutuo acceso nel 2007. Secondo l'Amministrazione, quella spesa costituiva indice di capacità contributiva non giustificata. Il contribuente aveva però dedotto e documentato che la somma impiegata per il rimborso del mutuo proveniva, nello stesso anno, da un'erogazione della società di cui era socio e amministratore, quale restituzione di un finanziamento precedentemente effettuato in favore della società con le somme ottenute dal mutuo. La CTR aveva ritenuto sufficiente tale dimostrazione per vincere la presunzione di maggior reddito. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria non poteva dirsi assolta senza verificare che le somme erogate dalla società avessero già scontato imposizione, altrimenti dovendosi presumere una provenienza illecita o da utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia. Ha richiamato il principio per cui, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria a carico del contribuente non è tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo; quando l'Ufficio dimostri una spesa sintomatica di capacità contributiva, il contribuente deve provare che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta o comunque esclusi dalla base imponibile, oppure con finanziamenti di terzi. Nel caso concreto, erano pacifici i passaggi finanziari tra mutuo, finanziamento alla società, restituzione della società e successivo pagamento alla banca. La CTR, sulla base di tali fatti, ha correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente. La richiesta dell'Agenzia di provare anche la tassazione in capo alla società erogante è stata giudicata un indebito aggravamento dell'onere della prova oltre i limiti legali. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità dell'Amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    "L'ufficio... può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute... salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi... o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile."

    La norma consente l'accertamento sintetico fondato sulle spese, ma attribuisce al contribuente la possibilità di superarlo dimostrando, con prova contraria non tipizzata, che la spesa è stata finanziata con risorse non imponibili o con finanziamenti di terzi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova gravante sul contribuente non può essere aggravato imponendo la dimostrazione della tassazione in capo al terzo finanziatore, se la legge richiede soltanto la prova della diversa provenienza del finanziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale della spesa non è soggetta a forme tipizzate e può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo.
  • Se l'Ufficio prova una spesa sintomatica di capacità contributiva, il contribuente deve dimostrare che essa è stata finanziata con redditi diversi da quelli imponibili, con redditi esenti o con finanziamenti di terzi; non gli può essere richiesto di provare anche la previa tassazione delle somme in capo al terzo erogante, salvo che ciò sia previsto dalla legge.
  • Quando siano accertati passaggi finanziari coerenti e documentati tra mutuo, finanziamento a terzi, restituzione del terzo e successivo pagamento della spesa contestata, il contribuente può ritenersi aver assolto l'onere di giustificare la capacità di spesa, superando la presunzione dell'accertamento sintetico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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