Cassazione Civile, Ordinanza n. 08325/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un sollecito di pagamento TARI 2018 emesso dal Comune. La contribuente sosteneva che l'ente non potesse esigere il tributo per l'anno 2018, o quanto meno la sua parte variabile, perché mancherebbero le tariffe valide per quell'annualità; in subordine chiedeva lo sgravio totale della parte variabile. La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva parzialmente l'appello della società, applicando per il 2018 le tariffe TARI del 2019 e disponendo il pagamento dell'imposta con integrale parte fissa e parte variabile limitata al 20%. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una relazione del settore finanziario non depositata; (2) violazione dell'art. 1, comma 169, l. 296/2006 per avere la CTR applicato le tariffe 2019 al 2018; (3) violazione dei regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti e sulla tariffa, per non avere considerato la privativa comunale e l'obbligo generalizzato di pagamento del tributo; (4) violazione dell'art. 1, comma 656, l. 147/2013, per avere riconosciuto lo sgravio del 20%. La società ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale, sostenendo che l'annullamento delle delibere comunali da parte del TAR avrebbe privato il Comune del potere di esigere la TARI 2018 e che dunque non dovesse applicarsi alcuna tariffa per quell'anno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi preliminari della contribuente e, nel merito, ha accolto i primi due motivi del ricorso principale e i motivi terzo e quarto del ricorso principale, rigettando invece il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l'Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente e provvedere anche sulle spese di legittimità. La Corte ha affermato, in sintesi, che la mancata o illegittima approvazione delle tariffe non libera il contribuente dal pagamento della TARI/tassa rifiuti, essendo applicabile la tariffa precedentemente vigente; inoltre, non era giustificato il riconoscimento di un'esenzione totale o di una riduzione automatica del 20% in assenza della prova dei presupposti normativi per la riduzione, essendo il servizio istituito e astrattamente utilizzabile. La CTR ha quindi errato sia nell'individuare la tariffa applicabile sia nel riconoscere lo sgravio sulla sola base dell'asserito smaltimento autonomo dei rifiuti da parte della società.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la mancata indicazione di oggetto del giudizio, valore della controversia, sintesi dei motivi e riferimento al sottofascicolo comporti inammissibilità, perché tali elementi non sono richiesti dalla norma a pena di inammissibilità.
L'omesso riferimento al sottofascicolo non integra, di per sé, causa di inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente principale per dedurre ultrapetizione/corresponsione tra chiesto e pronunciato; la censura è stata comunque accolta nei limiti della decisività della prova valorizzata dalla CTR.
Richiamato per contestare l'utilizzo di una relazione non depositata dalle parti; la Corte ha ritenuto comunque errata la motivazione della CTR sul punto.
art. 1, comma 169, L. 296/2006
"In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
Se le tariffe non sono approvate tempestivamente, continuano a valere quelle precedenti; il contribuente non è esonerato dal tributo.
art. 79, comma 2, d.lgs. 507/1993
Il mancato rispetto del termine per il nuovo regolamento/tariffe non comporta illegittimità automatica delle delibere antecedenti né esenzione dal tributo.
art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 507/1993
In caso di mancata tempestiva approvazione delle nuove tariffe, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.
art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. 507/1993
Se il servizio è istituito ma svolto irregolarmente o non nella zona interessata, il tributo non è escluso, ma può essere dovuto in misura ridotta, solo se l'utente ha concreta possibilità di utilizzare il servizio.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
Richiamato per distinguere la riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali non assimilabili dalla diversa ipotesi di riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati a recupero.
La tassa grava su chi occupa o conduce locali nelle zone in cui il servizio è istituito; è dovuta anche se l'utente non utilizza il servizio, purché vi sia possibilità di utilizzo.
art. 67, comma 2, d.lgs. 507/1993
Richiamato quale base generale della riduzione commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente avviata a recupero.
art. 21, comma 7, d.lgs. 22/1997
La privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati; il contribuente può ottenere riduzioni solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
art. 23, comma 1, lett. e), L. 179/2002
Ha modificato la disciplina della privativa, con efficacia dal 1° gennaio 2003, estendendo l'esclusione alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997
Richiamato come disciplina che prevede una riduzione di tariffa proporzionale ai rifiuti speciali/autonomamente smaltiti, non un'esenzione integrale.
art. 7, comma 2, D.P.R. 158/1999
Per le utenze non domestiche è previsto un coefficiente di riduzione sulla parte variabile, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviate a recupero e dimostrate con attestazione del soggetto che effettua il recupero.
art. 1, comma 656, L. 147/2013
"La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento"
La riduzione al 20% opera solo se il contribuente prova il mancato svolgimento o la grave irregolarità del servizio nelle condizioni previste dalla norma; non basta lo smaltimento autonomo non autorizzato.
art. 10 del regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
Letto nel senso che, entro i limiti quantitativi, il Comune può organizzare il servizio senza che il privato abbia un'opzione unilaterale di auto-smaltimento; l'opzione è piuttosto dell'amministrazione nel fornire o meno il servizio.
art. 5 del regolamento approvato con delibera C.C. n. 15 del 2.3.2019
Non applicabile ratione temporis all'annualità 2018 perché successivo.
Massime di principio
- La mancata approvazione tempestiva delle tariffe TARI o TARSU non comporta esenzione dal tributo: in difetto di nuove tariffe, si applica la disciplina tariffaria precedentemente vigente.
- L'eventuale illegittimità o annullamento degli atti tariffari non determina la non debenza assoluta del tributo, ma al più l'applicazione della tariffa sostitutiva/precedente o, nei casi previsti, lo sgravio della sola maggiore pretesa illegittima.
- Il tributo rifiuti è dovuto anche se il servizio non è utilizzato in concreto dall'utente, purché il servizio sia istituito e sia astrattamente utilizzabile; la riduzione o l'esonero richiedono la prova dei presupposti normativi specifici.
- La riduzione tariffaria per mancato o irregolare svolgimento del servizio opera solo quando siano allegati e provati il mancato svolgimento, la grave violazione delle prescrizioni regolamentari o l'impossibilità concreta di fruizione del servizio.
- Chi invoca l'esenzione o la riduzione per gestione autonoma dei rifiuti o per avvio a recupero deve dimostrare i presupposti fattuali e, ove richiesto, munirsi della preventiva autorizzazione dell'ente; non è sufficiente una decisione unilaterale del contribuente.
- Le riduzioni riconosciute per rifiuti assimilati avviati a recupero incidono sulla tariffa in misura proporzionale e non si traducono automaticamente in esenzione integrale, specie per la parte variabile del tributo.
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