Cassazione Civile, Ordinanza n. 22536/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2014 emesso nei confronti di una società, ritenuta avere utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da soggetti qualificati come cartiere, oltre che avere posto in essere operazioni intracomunitarie ritenute fittizie perché la merce non sarebbe uscita dal territorio nazionale. In appello, la società aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale e l’erroneità della ricostruzione fattuale. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello fosse apparente e che fosse stata trascurata la documentazione prodotta per dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’insussistenza di rapporti con un soggetto terzo e l’effettività delle cessioni intracomunitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non fosse apparente, poiché la Corte tributaria aveva esplicitato la ragione del decisum: in materia IVA il contraddittorio endoprocedimentale è rilevante, ma la contribuente non aveva fornito una valida prova di resistenza, avendo prodotto documentazione idonea solo a dimostrare la regolarità formale delle operazioni. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che i fatti rilevanti erano stati esaminati nei giudizi di merito e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale fattuale, non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma per responsabilità aggravata e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, rende illegittimo l’avviso emesso ante tempus salvo specifiche ragioni di urgenza; la regola non si estende alle verifiche cd. a tavolino.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare la violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le censure potessero risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per fatti storici decisivi oggetto di prova e discussione; non può essere usato per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata e, nel contesto dell’ordinanza, per la condanna alle ulteriori somme ex responsabilità aggravata.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare che il giudizio di legittimità tributario non presenta connotazioni di specialità tali da derogare alle regole del ricorso per cassazione.
Le limitazioni al vizio motivazionale nelle ipotesi di doppia conforme operano anche nel processo tributario; l’inapplicabilità riguarda solo l’ipotesi di omesso esame di fatti decisivi non valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente presente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o che richiami principi giurisprudenziali.
- In tema di IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva secondo regole diverse a seconda che si tratti di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, oppure di controlli a tavolino; nel secondo caso, per i tributi armonizzati, il contribuente deve comunque dimostrare in concreto la c.d. prova di resistenza.
- La prova di resistenza richiede l’allegazione di specifiche difese che il contribuente avrebbe potuto utilmente svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato; la sola deduzione astratta della violazione procedimentale non basta a invalidare l’atto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare l’apprezzamento del giudice di merito su circostanze già esaminate.
- Nel giudizio di cassazione, anche in materia tributaria, non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, contestando la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di appello.
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