Cassazione Civile, Ordinanza n. 22689/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato un interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, sostenendo l'esistenza di circostanze oggettive che impedivano il raggiungimento dei ricavi minimi. L'Agenzia aveva rigettato l'istanza, ritenendo non adeguatamente motivata e provata la sussistenza di tali circostanze. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la regionale aveva confermato, ritenendo impugnabile il diniego e sufficiente la prova fornita dalla contribuente mediante contratto di locazione d'azienda e perizia giurata. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) l'inimpugnabilità della risposta negativa all'interpello disapplicativo, anche perché in concreto qualificata come inammissibilità dell'istanza; 2) la violazione delle medesime norme per erronea affermazione dell'autonoma impugnabilità; 3) vizi motivazionali e violazioni processuali per motivazione per relationem, per l'asserita ammissibilità di nuova documentazione in giudizio, per l'erronea valutazione della perizia e per il malgoverno delle regole sulle prove; 4) violazione delle norme sull'onere della prova e delle presunzioni, sostenendo che la società dovesse provare la congruità del canone rispetto al mercato e che non potesse integrare in giudizio la documentazione prodotta in sede di interpello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la risposta negativa all'interpello disapplicativo è atto impugnabile, perché esprime una pretesa tributaria definita e consente al contribuente di ottenere un controllo giurisdizionale sulla legittimità sostanziale della pretesa. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, il diniego non fosse un mero atto di inammissibilità privo di valutazione, poiché l'Ufficio aveva esaminato il merito della documentazione e della motivazione addotta. Quanto al merito, la Corte ha condiviso l'accertamento del giudice di appello secondo cui la società aveva fornito prova idonea delle circostanze oggettive che giustificavano la disapplicazione della disciplina delle società non operative, valorizzando il contratto di affitto d'azienda e la perizia di stima. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse meramente per relationem o che fosse errata la valutazione della perizia. Ha inoltre affermato che non è precluso al contribuente produrre in giudizio documentazione ulteriore rispetto a quella allegata all'istanza di interpello, in quanto ciò discenderebbe da esigenze di piena tutela del diritto di difesa. Nessuna censura è stata quindi accolta.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare vizi di nullità della sentenza e del procedimento
richiamato per fondare l'interesse ad agire del contribuente contro il diniego dell'interpello
richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia
richiamato in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato in tema di valutazione delle prove da parte del giudice
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato in relazione alla motivazione della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria
richiamato in tema di appello nel processo tributario
richiamato in tema di disciplina del giudizio di appello tributario
interpretato nel senso che il diniego di interpello disapplicativo è impugnabile anche se non espressamente elencato tra gli atti tipici
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'interpello/disapplicazione in materia antielusiva
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994
interpretato come norma sulla disciplina delle società non operative, disapplicabile in presenza di oggettive situazioni impeditive
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova delle circostanze oggettive invocate dal contribuente
richiamato in tema di presunzioni semplici e relative
richiamato in tema di presunzioni legali relative e prova contraria
Massime di principio
- La risposta negativa a un interpello disapplicativo, quando contenga una valutazione sostanziale della pretesa fiscale e delle ragioni addotte dal contribuente, è un atto impugnabile dinanzi al giudice tributario anche se non espressamente menzionato nell'elenco degli atti impugnabili.
- Laddove l'amministrazione finanziaria esamini nel merito la documentazione prodotta, il provvedimento non resta qualificabile come mera declaratoria di inammissibilità priva di effetti lesivi.
- Nelle controversie sulla disapplicazione della disciplina delle società di comodo, il contribuente può ottenere l'inefficacia della presunzione legale relativa dimostrando circostanze oggettive che rendano impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi.
- Il giudice può valorizzare contratto e perizia di stima per accertare la congruità del canone rispetto al mercato locale, quando l'Ufficio non contesti specificamente il contenuto tecnico delle risultanze probatorie.
- La tutela del diritto di difesa impedisce di considerare chiuso il procedimento di interpello disapplicativo: in giudizio il contribuente può produrre documentazione ulteriore a sostegno delle circostanze oggettive dedotte.
- Non è sufficiente dedurre in astratto la violazione delle regole sulle prove o sulla motivazione se la sentenza di merito mostra di avere effettivamente esaminato il materiale documentale e di avere espresso un autonomo accertamento in fatto.
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