Cassazione Civile, Sentenza n. 15430/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR Liguria che aveva ritenuto tempestivo il ricorso della società contribuente avverso avviso di accertamento. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/92, 6, comma 3, d.lgs. 218/97 e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall'art. 6 d.lgs. 218/97 non ha natura processuale ma amministrativa e pertanto, se l'ultimo giorno del periodo di sospensione cade in giorno festivo, non si proroga al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.; conseguentemente il residuo termine per proporre ricorso sarebbe scaduto il 14 gennaio 2011 e il ricorso presentato il 15 gennaio 2011 era tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il periodo di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. 218/97 si riferisce al procedimento amministrativo di accertamento con adesione e non ha natura di termine processuale soggetto alla proroga automatica del quarto comma dell'art. 155 c.p.c.; pertanto non opera la proroga quando il novantesimo giorno cade in giorno festivo. Applicando correttamente la computazione dei termini (60 giorni art.21 d.lgs.546/92 + 46 giorni feriali legge 742/69 + 90 giorni di sospensione), il termine finale per proporre ricorso è risultato scaduto il 14 gennaio 2011 e il ricorso depositato il 15 gennaio 2011 è tardivo. La Cassazione ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia per complessivi euro 2.800,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 19/06/1997 n. 218
«il termine per l'impugnazione indicato al comma 2 ... sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; ... L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza del d.lgs. 218/1997».
La Corte rileva che il termine di 90 giorni è una sospensione riferita al procedimento amministrativo di accertamento con adesione e non un termine processuale finale; non è, dunque, soggetto alla proroga prevista dall'art. 155 c.p.c. quando l'ultimo giorno cade in giorno festivo.
art. 21, d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Prevede il termine di 60 giorni per proporre ricorso tributario dalla notifica dell'atto; la Cassazione lo ha considerato nel computo complessivo dei termini iniziali da sommare ad altri periodi di sospensione e feriali.
legge 7/10/1969 n. 742, art. 1
Stabilisce la sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (46 giorni) e la regola di differimento dell'inizio del decorso del termine se coincide con il periodo feriale; la Corte ha applicato il periodo feriale come elemento da includere nel conteggio complessivo dei giorni.
Disciplina la proroga al primo giorno utile non festivo di taluni termini processuali; la Corte ha affermato che tale norma trova applicazione ai termini di natura processuale ma non alla sospensione di natura amministrativa prevista dall'art. 6 d.lgs. 218/97.
Citato come principio generale in tema di proroga dei termini che cadono in giorno festivo; la decisione richiama la distinzione tra termini la cui scadenza determina effetti sostanziali e termini di sospensione amministrativa che non godono della stessa proroga automatica.
Massime di principio
- La sospensione di 90 giorni prevista dall'art. 6 d.lgs. 218/97 per l'accertamento con adesione ha natura amministrativa e non si considera un "termine processuale" che beneficia automaticamente della proroga prevista dall'art. 155 c.p.c. quando l'ultimo giorno cade in giorno festivo.
- Nel calcolo della decorrenza dei termini tributari occorre sommare i diversi periodi previsti (termine ordinario di impugnazione, periodo feriale ex legge 742/69 e periodo di sospensione ex art. 6 d.lgs. 218/97) con attenzione alla natura di ciascun periodo (processuale vs amministrativo).
- Se il termine finale per proporre ricorso scade al termine della sospensione amministrativa e quella data cade in giorno festivo, non si può automaticamente posticipare la scadenza al primo giorno lavorativo successivo salvo che non si tratti di un termine processuale espressamente soggetto a proroga.
- Per evitare rischi di decadenza è prudente non affidarsi alla proroga automatica per festività quando si tratta di termini derivanti da sospensioni amministrative: in dubbio è preferibile depositare l'atto prima della data teorica di scadenza.
- Le controversie su termini vanno risolte con la verifica "ex numeratione dierum" e con attenzione alle regole di inizio/termine del decorso: il dies a quo può essere escluso dal conteggio e l'ordine di somma dei periodi può essere determinante per stabilire la scadenza effettiva.
- La decisione conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che distingue tra finalità garantistiche (spatium deliberandi) e termini finali che determinano acquisto o perdita di diritti; la mera finalità di garantire tempo per la decisione amministrativa non trasforma la sospensione in termine soggetto a proroga per festività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15369/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15376/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15377/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15424/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15425/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15427/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →