Cassazione Civile, Sentenza n. 15425/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, accogliendo la richiesta dell'Agenzia (con adesione della contribuente). Le spese sono state compensate. La declaratoria è stata pronunciata dopo che l'Agenzia aveva annullato parzialmente gli avvisi e definito le sanzioni, rendendo privo di oggetto il motivo del ricorso in Cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2006 contestando, in relazione a una complessa operazione di merger leveraged buy‑out finalizzata all'acquisizione totalitaria, la non inerenza e in parte la mancata documentazione di costi, operazioni con soggetti in Stati a fiscalità privilegiata, violazioni in materia di transfer pricing con società del gruppo non residenti, la deduzione di perdite su crediti e l'omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito, con conseguente irrogazione di sanzioni. Italtel impugnò l'avviso; la causa aveva attraversato CTP e CTR e Italtel ricorse in Cassazione con dodici motivi. Successivamente l'Agenzia ha depositato un atto di annullamento parziale in via di autotutela (7 giugno 2017) eliminando le contestazioni di maggiore imponibile, le quali risultavano comunque integralmente compensate da perdite pregresse, e ha definito le sanzioni in favore del contribuente con una definizione agevolata (30 giugno 2017), chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 23, comma 8‑bis, l. n. 176/2020
art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020
Norma richiamata per la fissazione dell'udienza pubblica; indicazione procedurale relativa all'organizzazione dell'udienza
atto di annullamento parziale in via di autotutela
atto depositato in data 16 marzo 2022 relativo ad annullamento parziale degli avvisi emesso in data 7 giugno 2017
Atto amministrativo con cui l'Ufficio ha eliminato le contestazioni sostanziali originarie (maggior imponibile), rendendo priva di oggetto la controversia giudiziaria
definizione agevolata
definizione agevolata delle sanzioni in data 30 giugno 2017
Strumento di chiusura delle sanzioni applicate che ha comportato la definizione delle contestazioni residuali di natura sanzionatoria, contribuendo alla cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Se l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela le voci di accertamento oggetto del giudizio e/o le contesta solo in misura assorbita da perdite pregresse, la causa può diventare priva di oggetto e deve essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere
- La definizione delle sanzioni (anche tramite provvedimenti di definizione agevolata) può eliminare la parte residua della controversia rendendo inutile il prosieguo del giudizio
- La declaratoria di estinzione richiede l'adesione delle parti o la valutazione che non permanga una questione giuridica sostanziale da decidere; la Corte normalmente compensa le spese quando l'estinzione deriva da provvedimenti amministrativi conciliativi
- Prima di promuovere o di proseguire il gravame è opportuno verificare se l'Ufficio abbia adottato provvedimenti di autotutela o definizioni che incidano sull'oggetto del ricorso, per evitare ricorsi inutili
- L'estinzione per cessata materia non produce una pronuncia sul merito: eventuali questioni residue o nuove pretese potranno essere nuovamente impugnate se rinnovate dall'Amministrazione
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