Cassazione Civile, Sentenza n. 15424/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento relativi all'anno 2005 nei confronti di Italtel Spa per IVA, IRES e IRAP ritenendo indeducibili costi connessi a una complessa operazione di merger leveraged buy-out (per inerenza e parziale mancata documentazione) e contestando operazioni con società del gruppo non residenti per violazioni della disciplina sul transfer pricing; erano altresì irrogate sanzioni. Italtel impugnava gli avvisi e otteneva accoglimento in primo grado; la sentenza veniva confermata dalla CTR. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La decisione
Prima della decisione di merito in Cassazione l'Agenzia depositava in autotutela (16/03/2022) atto di annullamento parziale degli avvisi (emessi il 7/06/2017), determinando un maggior imponibile però integralmente coperto da perdite pregresse e lasciando in piedi solo sanzioni per violazioni formali; tali sanzioni erano state inoltre oggetto di definizione agevolata il 30/06/2017. L'Ufficio chiese la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la contribuente (Italtel) aderì. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020
Norma richiamata ai fini del fissare l'udienza pubblica; non incide sul merito ma sul rito e sulla tempestività dell'udienza in cui è stata discussa la causa.
principio della declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere
La Corte ha applicato il principio per cui il giudizio si estingue quando la controversia è venuta meno per sopravvenuta rimozione della causa di contendere (qui: annullamento parziale in autotutela degli avvisi e definizione agevolata delle sanzioni). L'estinzione comporta l'interruzione del procedimento senza decisione sul merito delle questioni residuali e può determinare la compensazione delle spese su accordo delle parti o valutazione del giudice.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela, anche parzialmente, gli atti impugnati o li definisce (ad es. con utilizzo di perdite pregresse o definizione agevolata delle sanzioni), può far venire meno la materia del contendere e portare all'estinzione del giudizio; in tal caso la Corte non decide sul merito delle censure proposte in cassazione.
- L'estinzione per cessata materia del contendere richiede che la rimozione della causa di contendere sia effettiva e possa essere attestata (atto di autotutela, definizione delle sanzioni, pagamento o altro atto amministrativo che elimini la pretesa).
- Le parti possono concordare la richiesta di estinzione; l'adesione della parte resistente accelera la chiusura del procedimento e spesso consente la compensazione delle spese.
- Prima di proseguire con gradi di giudizio superiori conviene valutare interventi amministrativi (annullamento in autotutela, definizione agevolata, utilizzo di perdite pregresse) che possono risolvere o limitare la controversia e rendere inefficace il ricorso, evitando oneri processuali e di giudizio.
- L'estinzione non produce una pronuncia sulle questioni di merito; se si ricerca un precedente favorevole su questioni giuridiche (es. inerenza costi, transfer pricing), è preferibile far proseguire il giudizio piuttosto che ottenere l'estinzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15369/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15376/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15377/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15425/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15427/2022 del 13/05/2022
- Sentenza civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 15429/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →