Cassazione Civile, Sentenza n. 15377/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente Ponzio impugna la sentenza della Corte d'appello (n. 421/2021) sostenendo che la sentenza di merito ha interpretato erroneamente il titolo esecutivo (sentenza Corte d'Appello di Catania n.317/2008), ritenendo che essa contenesse una condanna di rivalsa a carico del Ponzio anche per le somme pagate dal Lizzio al Labadie a titolo di spese legali. Denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi (criteri di interpretazione del titolo) in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1223 c.c., oltre a censurare la motivazione e la mancata esplicita condanna in rivalsa per le spese. Inoltre impugna la statuizione sulle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ritenendola erronea rispetto all'esito della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure proposte pongono un controllo diretto sulla motivazione di merito e sollecitano una diversa interpretazione del titolo esecutivo, attività non consentita nei limiti del sindacato di legittimità se non in presenza di assoluta carenza di motivazione, non dedotta né dimostrata. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché non deduce una violazione normativa nella liquidazione delle spese, ma chiede una diversa ripartizione in ragione del mancato accoglimento delle altre censure. Per le ragioni di cui sopra il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese di giudizio sono compensate. È stato inoltre disposto l'obbligo, a carico del ricorrente soccombente e in conformità alla normativa vigente per i ricorsi presentati dopo il 30 gennaio 2013, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
memoria ex articolo 183 numero 2 c.p.c.
richiamata per indicare che la parte resistente aveva già prodotto in primo grado copia degli assegni; usata per contestare la rilevanza di nuove deduzioni formulate solo in appello
art. 12 delle Preleggi
articolo 12 e seguenti delle preleggi
invocato dal ricorrente come criterio di interpretazione del titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse un corretto vizio di interpretazione deducibile in cassazione ma un diverso apprezzamento della motivazione di merito
richiamato in combinato disposto con l'art. 1223 c.c. nella prospettazione del ricorrente relativa all'obbligo e all'estensione della rivalsa, ma la Corte non ha proceduto ad un sindacato di merito su tali aspetti
richiamato dal ricorrente in connessione con l'art. 1218 c.c. per la disciplina del risarcimento e della rivalsa; la Corte ha trattato la questione come valutazione di merito non sindacabile in cassazione
invocato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non deduceva una violazione normativa della decisione sulla liquidazione delle spese, ma soltanto un diverso apprezzamento dell'esito
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (commi richiamati)
comma 1 bis e comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente soccombente, nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa interpretazione dei fatti o della motivazione: il sindacato sui motivi di fatto e sull'apprezzamento probatorio è limitato e l'impugnazione che si risolve in un semplice contrasto interpretativo è inammissibile
- La contestazione dell'interpretazione di un titolo esecutivo deve dimostrare un vizio di diritto o una assoluta carenza di motivazione per essere esaminata in Cassazione; non basta proporre una diversa lettura argomentativa
- Sono inammissibili i motivi che sollevano per la prima volta in appello questioni di fatto o che non sono state dedotte in primo grado, salvo che si tratti di questioni di diritto rilevabili d'ufficio
- Le doglianze sulla liquidazione delle spese devono dedurre una violazione di norme e non limitarsi a chiedere una diversa ripartizione in ragione del diverso esito processuale desiderato
- Quando cause strettamente correlate sono decise contestualmente e con provvedimenti della stessa data, il rischio di contraddittorietà di giudicati è attenuato e la riunione non è sempre necessaria; il collegio può decidere di mantenere autonomia dei procedimenti se la decisione contemporanea garantisce coerenza
- Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 vige l'obbligo, in caso di soccombenza, del versamento di un ulteriore contributo unificato secondo le previsioni del D.P.R. n. 115/2002
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