Cassazione Civile, Ordinanza n. 28711/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di contributi previdenziali dovuti per l'anno 2011 da un avvocato iscritto d'ufficio alla Gestione separata. Nei gradi di merito l'appello dell'INPS era stato rigettato e la pretesa contributiva era stata ritenuta prescritta. In cassazione l'INPS ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla normativa sulla Gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi da parte del professionista avrebbe dovuto integrare una presunzione di occultamento doloso del debito contributivo, idonea a sospendere la decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non erano specificamente attinenti al decisum, perché l'INPS pretendeva di far derivare automaticamente dall'omessa compilazione del quadro RR una presunzione di occultamento doloso del debito contributivo. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui non esiste un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito; l'eventuale occultamento va invece accertato in fatto dal giudice di merito. Poiché il ricorso non articolava una censura nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la doglianza non era scrutinabile in sede di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non di sollecitare un accertamento di fatto non devoluto nei limiti propri del giudizio di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il giudizio sull'eventuale occultamento doloso del debito è un accertamento di merito censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale
invocato per sostenere che la decorrenza della prescrizione sarebbe stata sospesa dall'occultamento del debito
richiamato per prospettare la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
normativa richiamata in relazione all'obbligo contributivo nella Gestione separata
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011
richiamato quale base normativa della pretesa contributiva
richiamato nel quadro degli obblighi dichiarativi e di controllo sui redditi
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
richiamato in relazione alla dichiarazione fiscale e agli adempimenti collegati
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
- L'eventuale occultamento doloso del debito, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto, se non attraverso il corretto vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede la prova dell'occultamento, non essendo sufficiente la sola omissione di un adempimento dichiarativo.
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