Cassazione Civile, Ordinanza n. 13197/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo al periodo d'imposta 2010, pari originariamente a euro 66.013,00. La società aveva indicato il credito nella dichiarazione annuale IVA nel quadro RX, rigo relativo all'utilizzo in compensazione/detrazione, senza compilare il campo specifico del rimborso e senza presentare il modello VR entro il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la CTR aveva confermato, ritenendo che la compilazione della dichiarazione integrasse già domanda di rimborso e che, dunque, operasse la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme IVA e processuali, sostenendo che l'indicazione del credito nel rigo per compensazione/detrazione non esprimeva alcuna volontà di rimborso e che, pertanto, mancava un valido presupposto per sottrarsi alla decadenza biennale; 2) nullità della sentenza per la condanna alle spese del doppio grado, in assenza di impugnazione sul punto da parte della società rimasta contumace in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, ammissibile il ricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR: la semplice esposizione del credito IVA nel quadro RX, rigo destinato alla compensazione/detrazione, non equivale a una inequivoca domanda di rimborso; in mancanza di una chiara manifestazione della volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione, non si applica la prescrizione decennale ma il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ormai spirato alla data dell'istanza del 3 novembre 2014. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per il rimborso del credito IVA si applica il termine biennale di decadenza quando non risulti nella dichiarazione una chiara domanda di rimborso; il termine decorre e, se spirato, preclude il rimborso.
La prescrizione ordinaria decennale opera solo quando la dichiarazione contenga una inequivoca manifestazione di volontà di ottenere il rimborso del credito, che rende il credito esigibile senza necessità di ulteriori adempimenti costitutivi.
artt. 19, 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dall'Ufficio per sostenere che la mera indicazione del credito in dichiarazione nel rigo per compensazione/detrazione non integra domanda di rimborso.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza autonoma decisività nella ratio accolta.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la condanna alle spese, motivo rimasto assorbito.
Richiamato nella fase di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, la mera esposizione di un credito nella dichiarazione annuale non basta di per sé a far decorrere automaticamente la prescrizione decennale: è necessario che dalla dichiarazione emerga in modo chiaro e inequivoco la volontà del contribuente di ottenere il rimborso.
- Se il credito IVA è indicato soltanto come credito da utilizzare in compensazione o detrazione, senza una specifica opzione per il rimborso, non si considera proposta una domanda di rimborso idonea a sottrarre la pretesa al termine di decadenza biennale previsto dal processo tributario.
- La presentazione del modello ministeriale VR non integra il fatto costitutivo del diritto al rimborso, ma costituisce un presupposto di esigibilità del credito; tuttavia, quando nella dichiarazione non vi sia una chiara richiesta di rimborso, non può operare il regime della prescrizione decennale.
- La domanda di rimborso di un'eccedenza IVA va distinta dalla scelta di compensazione o detrazione: solo la prima, se inequivocamente manifestata in dichiarazione, rende il credito azionabile entro il termine ordinario di prescrizione.
- Nel giudizio di legittimità tributario, la notificazione del ricorso al procuratore domiciliatario del primo grado può ritenersi valida anche se la parte è rimasta contumace in appello, per effetto dell'ultrattività del domicilio eletto o della sede dichiarata in primo grado.
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