Cassazione Civile, Ordinanza n. 34635/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società che produceva antifurti aveva convenuto in giudizio la giornalista, l'editore e il direttore responsabile del quotidiano che aveva pubblicato un articolo sulle indagini dei Carabinieri N.O.E. svolte in un'area dove insistevano anche la sede della società e altre attività. La società sosteneva che l'articolo, pur basato su un verbale di polizia giudiziaria, le attribuisse in modo inesatto e peggiorativo fatti di inquinamento e sequestri non riferibili alla sua attività, ledendone reputazione e immagine commerciale e comportando anche un illecito trattamento di dati personali. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della società e condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza. In cassazione i convenuti deducevano: violazione delle norme sul diritto di cronaca quanto ai requisiti di verità e continenza; insussistenza o difetto di prova del nesso causale e del danno non patrimoniale; errata liquidazione equitativa del danno; illegittimità dell'ordine di pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla verità e sulla continenza, osservando che l'articolo, per titolo, foto e tenore complessivo, trasmetteva al lettore l'erronea impressione che i fatti contestati riguardassero anche la società ricorrente, benché dagli atti risultasse che i sequestri e le contestazioni attenevano specificamente ad altra attività svolta nello stesso sito. Ha inoltre confermato la statuizione sul danno, affermando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla allegazione e prova, potendo il pregiudizio derivare anche per presunzioni, e che la liquidazione equitativa era coerente con i parametri tabellari e con la diffusività della pubblicazione su quotidiano nazionale. È stato ritenuto legittimo anche l'ordine di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., considerata la permanenza dell'articolo sui siti internet e l'idoneità della misura a riparare in forma specifica il pregiudizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ritiene infondate le censure
art. 21 Cost.
richiamato in relazione al bilanciamento con il diritto di cronaca
richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione
richiamato per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca
richiamato quale norma incriminatrice della diffamazione
art. 11 L. 8 febbraio 1948, n. 47
richiamato nel quadro della disciplina della stampa e dei limiti al diritto di cronaca
richiamato con riferimento al nesso causale e al danno risarcibile
richiamato per il danno non patrimoniale
richiamato in tema di onere della prova
richiamato quale criterio di liquidazione del danno
richiamato a fondamento della liquidazione equitativa
ritenuto applicabile all'ordine di pubblicazione della sentenza, anche su siti internet
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 45, comma 15, L. n. 69 del 2009
richiamato perché ha ampliato l'ambito dell'ordine di pubblicazione della sentenza anche ai siti internet
Massime di principio
- Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, la verifica della verità non si esaurisce nel controllo dell'esistenza di un atto giudiziario o di una fonte autorevole: il giornalista deve riferire correttamente i fatti effettivamente ascrivibili al soggetto menzionato, senza attribuirgli vicende o contestazioni che riguardano altri.
- Il requisito della continenza è violato quando, anche attraverso titolo, fotografie, accostamenti grafici e tenore complessivo dell'articolo, il lettore medio sia indotto a percepire come riferiti al soggetto offeso fatti che in realtà lo riguardano solo indirettamente o per mera contiguità spaziale o societaria.
- La prova del danno da diffamazione può essere data anche per presunzioni, valorizzando la diffusione della pubblicazione, la gravità dell'offesa e la posizione del soggetto leso nel contesto sociale o professionale.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è legittima se il giudice di merito la ancorata a elementi concreti e a parametri tabellari, tenendo conto anche della diffusività del mezzo di comunicazione e dell'eventuale notorietà del soggetto leso o del marchio coinvolto.
- L'ordine di pubblicazione della sentenza può essere disposto come misura di riparazione in forma specifica quando sia ancora idoneo a rimuovere o attenuare gli effetti pregiudizievoli della diffusione della notizia, inclusa la permanenza del contenuto lesivo su internet.
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