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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34635/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società che produceva antifurti aveva convenuto in giudizio la giornalista, l'editore e il direttore responsabile del quotidiano che aveva pubblicato un articolo sulle indagini dei Carabinieri N.O.E. svolte in un'area dove insistevano anche la sede della società e altre attività. La società sosteneva che l'articolo, pur basato su un verbale di polizia giudiziaria, le attribuisse in modo inesatto e peggiorativo fatti di inquinamento e sequestri non riferibili alla sua attività, ledendone reputazione e immagine commerciale e comportando anche un illecito trattamento di dati personali. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della società e condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza. In cassazione i convenuti deducevano: violazione delle norme sul diritto di cronaca quanto ai requisiti di verità e continenza; insussistenza o difetto di prova del nesso causale e del danno non patrimoniale; errata liquidazione equitativa del danno; illegittimità dell'ordine di pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla verità e sulla continenza, osservando che l'articolo, per titolo, foto e tenore complessivo, trasmetteva al lettore l'erronea impressione che i fatti contestati riguardassero anche la società ricorrente, benché dagli atti risultasse che i sequestri e le contestazioni attenevano specificamente ad altra attività svolta nello stesso sito. Ha inoltre confermato la statuizione sul danno, affermando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla allegazione e prova, potendo il pregiudizio derivare anche per presunzioni, e che la liquidazione equitativa era coerente con i parametri tabellari e con la diffusività della pubblicazione su quotidiano nazionale. È stato ritenuto legittimo anche l'ordine di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., considerata la permanenza dell'articolo sui siti internet e l'idoneità della misura a riparare in forma specifica il pregiudizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, la verifica della verità non si esaurisce nel controllo dell'esistenza di un atto giudiziario o di una fonte autorevole: il giornalista deve riferire correttamente i fatti effettivamente ascrivibili al soggetto menzionato, senza attribuirgli vicende o contestazioni che riguardano altri.
  • Il requisito della continenza è violato quando, anche attraverso titolo, fotografie, accostamenti grafici e tenore complessivo dell'articolo, il lettore medio sia indotto a percepire come riferiti al soggetto offeso fatti che in realtà lo riguardano solo indirettamente o per mera contiguità spaziale o societaria.
  • La prova del danno da diffamazione può essere data anche per presunzioni, valorizzando la diffusione della pubblicazione, la gravità dell'offesa e la posizione del soggetto leso nel contesto sociale o professionale.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è legittima se il giudice di merito la ancorata a elementi concreti e a parametri tabellari, tenendo conto anche della diffusività del mezzo di comunicazione e dell'eventuale notorietà del soggetto leso o del marchio coinvolto.
  • L'ordine di pubblicazione della sentenza può essere disposto come misura di riparazione in forma specifica quando sia ancora idoneo a rimuovere o attenuare gli effetti pregiudizievoli della diffusione della notizia, inclusa la permanenza del contenuto lesivo su internet.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimonialeTrattamento dei dati personali
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrivacy
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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