Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito per la peculiarità della controversia e ha posto a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per circa 6,9 milioni di euro, derivante da iscrizione a ruolo a titolo definitivo per IVA, IRES e IRAP, sanzioni e interessi. La pretesa traeva origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese, avviso notificato anche al contribuente, indicato come socio amministratore e responsabile personale ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973. Il contribuente sosteneva che i debiti erano riferibili solo alla società, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, e che per imputargli responsabilità personale sarebbe stato necessario un autonomo atto motivato. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'avviso fosse rivolto solo alla società e che la notifica al contribuente fosse avvenuta per mera conoscenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR esaminato vizi dell'avviso presupposto non impugnato; omesso esame del fatto decisivo relativo alla notifica personale dell'avviso al contribuente; violazione dell'art. 36, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per aver escluso la responsabilità personale dell'amministratore pur risultando, dall'avviso, contestati atti dolosamente finalizzati all'occultamento dell'imponibile e all'evasione fiscale. La Corte ha rilevato che la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ha natura civilistica, è autonoma rispetto al debito tributario della società e deve essere accertata con atto motivato; nel caso concreto, l'avviso notificato al contribuente lo indicava espressamente come responsabile in proprio e non risultava affatto notificato solo per conoscenza. Poiché il contribuente non aveva impugnato tempestivamente l'avviso di accertamento, questo era divenuto definitivo anche nei suoi confronti, con conseguente impossibilità di contestare nella successiva impugnazione della cartella vizi dell'atto presupposto.
Norme richiamate
La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori prevista dalla norma ha natura civilistica, è autonoma rispetto al debito tributario della società, riguarda fatti propri del soggetto responsabile ed è accertata con atto motivato; nel caso degli amministratori, rilevano anche le condotte di occultamento di attività sociali e operazioni liquidatorie compiute nel biennio anteriore alla messa in liquidazione.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La cartella emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo non può essere contestata per vizi dell'atto presupposto, ma solo per vizi propri della cartella.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la definitività dell'avviso non impugnato nei termini.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sul regime di impugnazione dell'atto presupposto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla notifica personale dell'avviso al contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per la denuncia di violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della responsabilità personale del contribuente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni a sostegno della responsabilità personale del contribuente.
Usato come parametro della normale diligenza nell'adempimento degli obblighi del liquidatore o amministratore ai fini della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato per qualificare la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 come responsabilità risarcitoria per inadempimento di un'obbligazione propria ex lege.
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La responsabilità degli amministratori o liquidatori prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce coobbligazione nel debito tributario della società né successione nel debito, ma integra un'autonoma obbligazione personale fondata su un fatto proprio e disciplinata secondo i canoni della responsabilità civile.
- Quando un avviso di accertamento contesta espressamente al soggetto la responsabilità personale ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ed è a lui notificato in modo rituale, la mancata impugnazione nei termini rende definitivo l'atto anche nei suoi confronti.
- La cartella di pagamento che si fonda su un avviso di accertamento definitivo può essere impugnata soltanto per vizi propri della cartella, non anche per contestare vizi dell'atto presupposto ormai incontestabile.
- L'accertamento della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 richiede un atto motivato che individui i fatti costitutivi della pretesa e la condotta personale imputata all'amministratore o al liquidatore.
- In sede di legittimità, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso originario.
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