Cassazione Civile, Ordinanza n. 26680/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata il 29 maggio 2014, per complessivi € 13.357,46, relativa a sanzioni per irregolarità nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 e al mancato versamento dei contributi soggettivi minimi, soggettivi integrativi e di maternità per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 e 2011. Il Tribunale di Catania aveva rigettato l’opposizione del professionista. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 29 aprile 2022, ha parzialmente accolto il gravame, dichiarando prescritte le pretese relative agli anni 2001, 2004, 2005, 2006 e 2007 e confermando la cartella per le annualità 2010 e 2011. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 e dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989. Ha sostenuto, da un lato, che la sospensione dei termini connessa agli eventi sismici del 2002 fosse stata prorogata fino al 31 dicembre 2008 e, dall’altro, che, cessata la sospensione, il debito fosse stato oggetto di un piano di rateizzazione poi revocato per inadempimento. A sostegno di quest’ultima allegazione ha invocato l’estratto conto del professionista, assumendo che facesse prova fino a querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto priva di base normativa la tesi secondo cui i termini di prescrizione fossero rimasti sospesi fino al 31 dicembre 2008: la disciplina richiamata non ha ulteriormente prorogato la sospensione, e la previsione di un termine successivo riguardava la definizione agevolata dei debiti e il completamento dei pagamenti rateali già avviati. Ha inoltre escluso che il piano di rateizzazione allegato potesse interrompere la prescrizione, poiché gli atti interruttivi devono essere recettizi e non risultava provato, né era stato allegato, che i provvedimenti della Cassa relativi alla rateizzazione fossero stati portati a conoscenza del debitore. Poiché l’unico atto interruttivo documentato era la cartella notificata il 29 maggio 2014, la prescrizione delle pretese per gli anni dal 2001 al 2007, come dichiarata dalla Corte d’appello, è stata confermata. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4 del d.l. n. 245 del 2002
In materia di sospensione dei termini processuali, il disposto dell'art. 4 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 202, n. 286 (il cui comma 1, primo periodo così statuisce: "Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.") deve essere inteso nel senso che i termini in scadenza nel periodo 29 ottobre 2002 - 30 giugno 2003 sono sospesi fino al 30 giugno 2003 e riprendono a decorrere alla cessazione del termine di sospensione, mentre viceversa non si tiene conto del periodo di sospensione nel caso in cui la scadenza del termine si verifichi dopo detto periodo.
La sospensione prevista dall’art. 4 riguarda i termini in scadenza nel periodo individuato dalla disposizione; questi restano sospesi fino alla cessazione del periodo di sospensione e riprendono poi a decorrere. Se la scadenza cade dopo tale periodo, la sospensione non incide sul computo. La norma non fonda la pretesa di una sospensione generalizzata fino al 31 dicembre 2008.
art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006
In tema di agevolazioni contributive previste in seguito a calamità naturali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, ratione temporis vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo conseguente alla sospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 e dalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogato detta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto solo per sanare quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamenti rateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti.
La disposizione ha introdotto una modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo, ma non ha prorogato la sospensione dei versamenti; il termine successivo era diretto a consentire il completamento dei pagamenti rateali già iniziati.
gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso
L’atto interruttivo della prescrizione deve essere recettizio: l’atto del titolare deve manifestare al debitore, in modo non equivoco, la volontà di realizzare il diritto. Un provvedimento relativo alla rateizzazione non interrompe la prescrizione se non risulta portato a conoscenza del debitore.
art. 54 della legge n. 88 del 1989
Non determinabile dal testo: la disposizione è invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne espone né applica la disciplina probatoria.
La Corte non fonda la decisione sull’efficacia probatoria dell’estratto conto ai sensi di questa disposizione; decide invece che non è provata la conoscenza, da parte del debitore, dei provvedimenti relativi alla rateizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non determinabile dal testo: la disposizione è indicata quale parametro del motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.
La norma è richiamata come base processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; non è oggetto di una specifica statuizione interpretativa.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista per i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002 opera per i termini in scadenza nel periodo individuato dalla disciplina e cessa alla fine del periodo di sospensione; non ne deriva una proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2008.
- La disciplina che consente una definizione agevolata del debito contributivo residuo e il completamento di pagamenti rateali già avviati non equivale a un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti.
- Gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dall’art. 2943, comma 4, c.c. sono recettizi e devono portare a conoscenza del debitore la volontà non equivoca del creditore di realizzare il proprio diritto; la sola adozione interna di provvedimenti relativi a una rateizzazione, se non comunicata al debitore, non interrompe la prescrizione.
- Quando l’unico atto interruttivo documentato è la cartella di pagamento, la prescrizione delle pretese anteriori va valutata rispetto alla data della sua notificazione, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi nel periodo rilevante.
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