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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26666/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto dal beneficiario per euro 1.087,90, a titolo di arretrati pensionistici. L’INPS, opponendosi, aveva fatto valere un controcredito di euro 3.901,69 per indebito previdenziale. Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione dell’INPS e lo aveva condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre accessori. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 291/2023 pubblicata il 19 maggio 2023, aveva accolto l’appello dell’INPS e ridotto la condanna alle spese alla somma di euro 1.087,90, pari al valore della prestazione previdenziale oggetto del decreto ingiuntivo. Il beneficiario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., esaminati congiuntamente: ha denunciato la violazione dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, dell’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55/2014, delle disposizioni del codice di procedura civile sul valore e sulla determinazione della competenza e dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Ha sostenuto che la Corte d’appello non avesse considerato, per determinare il valore della causa e applicare il limite alle spese previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., le domande riconvenzionali che assumeva proposte da entrambe le parti, compresa quella dell’INPS relativa al controcredito di euro 3.901,69. Ha inoltre contestato che, ai fini del limite dell’art. 152 disp. att. c.p.c., la prestazione dedotta in giudizio fosse identificata nei soli arretrati pensionistici ingiunti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto le pretese domande riconvenzionali e che la loro proposizione non risultava dalla motivazione della sentenza impugnata; la censura relativa alla determinazione del valore era inoltre priva di decisività, perché anche sommando le poste creditorie il valore non avrebbe superato il limite superiore dello scaglione applicato, pari a euro 5.200,00. Quanto all’art. 152 disp. att. c.p.c., ha confermato che la prestazione dedotta in giudizio era quella oggetto del decreto ingiuntivo, pari a euro 1.087,90: il controcredito dell’INPS, non essendo stato richiesto con specifica domanda di accertamento, operava come compensazione impropria nell’ambito dell’unico rapporto previdenziale e non ampliava l’oggetto della controversia. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 940,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Una prestazione può ritenersi dedotta in giudizio se, e solo se, se ne chieda (quantomeno) l’accertamento in forza di una domanda in esso spiegata.

    Ai fini del limite previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., è dedotta in giudizio la prestazione di cui sia chiesto almeno l’accertamento mediante una domanda. Un controcredito opposto in compensazione impropria, senza domanda di accertamento, non estende l’oggetto della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 940,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Una prestazione può considerarsi dedotta in giudizio, ai fini della determinazione dell’oggetto della controversia, solo quando ne sia stato chiesto almeno l’accertamento con una domanda.
  • La compensazione impropria, quando il controcredito trae origine dal medesimo rapporto giuridico e non è accompagnata da una domanda di accertamento del maggior credito, consiste in un mero accertamento di dare e avere e non amplia l’oggetto della controversia.
  • La censura sulla determinazione del valore della causa è priva di decisività quando, anche considerando le poste ulteriori invocate dal ricorrente, il valore resta entro lo scaglione già applicato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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