Cassazione Civile, Ordinanza n. 26670/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° dicembre 2015, aveva chiesto all’INPS la retrodatazione della prestazione al 1° marzo 2010 e, in subordine, al 1° gennaio 2014. L’INPS aveva respinto la domanda per mancanza della cessazione dell’attività lavorativa; il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1606/2019 depositata il 7 ottobre 2019, aveva confermato il rigetto, rilevando che la lavoratrice aveva ripreso l’attività il 3 marzo 2010 e che aveva continuato a lavorare anche dopo il 20 dicembre 2013. Con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981, sostenendo che tale disposizione consente di differire la decorrenza della pensione al momento in cui siano perfezionati tutti i requisiti e contestando l’applicazione alla pensione di vecchiaia della disciplina prevista per la pensione di anzianità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. L’art. 6 della legge n. 155 del 1981 deve essere letto insieme all’art. 1, comma 7, della legge n. 503 del 1992, che subordina il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d’appello non aveva applicato alla pensione di vecchiaia la disciplina della pensione di anzianità, ma aveva richiamato principi giurisprudenziali sulla necessità dell’effettiva cessazione dell’attività, coerenti con la condizione prevista per la pensione di vecchiaia. Poiché la ricorrente aveva ripreso a lavorare prima di conseguire il trattamento e aveva continuato a svolgere attività lavorativa anche successivamente al 20 dicembre 2013, non risultava soddisfatta la condizione richiesta per la decorrenza domandata. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’INPS le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, L. n. 155/1981
La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
La decorrenza della pensione è individuata secondo il perfezionamento dei requisiti anagrafici e assicurativi-contributivi, ma la disposizione va integrata con la condizione di cessazione del rapporto di lavoro prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
art. 1, comma 7, L. n. 503/1992
Tuttavia, nel richiamare i requisiti di età anagrafica e anzianità assicurativa e contributiva, la norma deve essere integrata dall’art. 1, comma 7, della legge n. 503 del 1992, il quale, in riferimento alla pensione di vecchiaia, dispone che “Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
La cessazione del rapporto di lavoro è una condizione per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, da soddisfare oltre al perfezionamento dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unica censura la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per non avere la Corte di appello considerato che la norma consente lo spostamento della decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia alla data di perfezionamento di tutti i requisiti e per avere applicato alla fattispecie l’art. 22, lett. c) della legge n. 153 del 1969 previsto per la pensione di anzianità.
La norma è indicata quale parametro processuale della censura di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte, esaminando la doglianza, la dichiara infondata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistendone i presupposti e ove dovuto, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce una condizione autonoma, aggiuntiva rispetto al perfezionamento dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi.
- La decorrenza della pensione di vecchiaia disciplinata dall’art. 6 della legge n. 155 del 1981 deve essere determinata considerando anche la condizione di cessazione del rapporto di lavoro stabilita dall’art. 1, comma 7, della legge n. 503 del 1992.
- La cessazione dell’attività lavorativa deve essere effettiva: la ripresa del lavoro prima del conseguimento del trattamento, accompagnata dalla prosecuzione dell’attività, è incompatibile con il riconoscimento della pensione di vecchiaia per il periodo in cui la condizione non risulta soddisfatta.
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