Cassazione Civile, Ordinanza n. 26657/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il pensionato aveva convenuto l’ente previdenziale davanti al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la riliquidazione della pensione in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, che imponeva di considerare i periodi di mobilità lunga fruiti da gennaio 1995 a gennaio 1999. Nel ricorso introduttivo aveva chiesto 7.570,36 euro per differenze maturate fino a marzo 2015, oltre alle differenze sui ratei futuri, interessi e rivalutazione. Il Tribunale, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva condannato l’ente a pagare 58.002,04 euro per il periodo da febbraio 1999 a dicembre 2014 e aveva determinato la quota mensile di pensione in 806,69 euro. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 102/2020 depositata il 27 maggio 2021, aveva parzialmente accolto l’appello dell’ente, ritenendo che la domanda iniziale fosse circoscritta alla somma quantificata e che la successiva richiesta di un importo superiore, fondata sui conteggi della CTU, costituisse una modifica inammissibile, con conseguente ultrapetizione della pronuncia di primo grado. Il pensionato ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 420, primo comma, c.p.c., sostenendo che l’incremento quantitativo della richiesta, risultante dalla CTU, era una legittima emendatio libelli; 2) nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., deducendo che il thema decidendum riguardava l’accertamento delle somme effettivamente dovute e che l’ente aveva riconosciuto in appello una differenza di 18.991 euro; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla compensazione per metà delle spese dei gradi di merito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la domanda originaria non indicava soltanto una quantificazione provvisoria del credito: era basata su conteggi dettagliati relativi agli elementi di calcolo della pensione, in particolare all’indice ISTAT e alle modalità di perequazione automatica, e chiedeva una somma determinata senza riserva o prospettazione di un eventuale maggiore importo. Il ricorrente non aveva quindi spiegato perché l’incremento richiesto dopo la CTU fosse una mera emendatio anziché una mutatio; la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato ultrapetizione nella condanna di primo grado per una somma superiore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il giudice d’appello aveva correttamente individuato il thema decidendum sulla base del ricorso introduttivo. La quantificazione subordinata formulata dall’ente nell’atto di appello costituiva una mera difesa e non un’ammissione del debito, che era stato contestato. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto legittima la compensazione parziale delle spese dei gradi di merito: l’appello dell’ente era stato accolto in parte e aveva ridotto considerevolmente la condanna pronunciata in primo grado, integrando soccombenza reciproca; il richiamo all’esito complessivo della lite non rendeva dunque apparente la motivazione. Il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’ente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La mutatio libelli, non consentita dall'art. 420 c.p.c., è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Nel rito del lavoro, la modifica della domanda è emendatio, e quindi ammissibile, se non introduce una pretesa obiettivamente diversa o un nuovo tema di indagine e si limita a modificare il petitum quantitativamente per rendere più effettivo il soddisfacimento della stessa pretesa. Nel caso deciso, la richiesta originaria era fondata su conteggi dettagliati e circoscritta a un importo determinato, senza riserva di una maggiore somma; l’incremento successivo non è stato dimostrato come mera emendatio.
Il motivo è infondato in quanto proprio l’argomentazione secondo cui l’oggetto della domanda non era da individuarsi nella sola quantificazione del credito, ma anche nelle modalità di calcolo delle differenze sul trattamento pensionistico risultanti dai conteggi allegati all’originario ricorso, porta a disattendere la censura, non ravvisandosi alcuna nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di appello correttamente individuato il thema decidendum del giudizio come cristallizzato nel ricorso introduttivo.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di individuare l’oggetto della controversia sulla base della domanda introduttiva, compresi gli elementi di calcolo e i conteggi che ne delimitano il fondamento, e non consente di attribuire una somma eccedente la pretesa così formulata.
A tali fini risulta del tutto irrilevante la circostanza che l’INPS, in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto della domanda del pensionato, nell’atto di appello abbia offerto una quantificazione del credito pensionistico a titolo di differenze contributive, integrando la richiesta una mera difesa che, come tale, non può costituire alcuna ammissione del debito, in ogni caso espressamente contestato dall’Istituto previdenziale.
La quantificazione formulata in via subordinata dalla parte convenuta, nel contesto della richiesta di rigetto e con contestazione del debito, costituisce una mera difesa e non un’ammissione; non vincola quindi il giudice come riconoscimento della pretesa.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Poiché nella fattispecie in esame sussiste il requisito della soccombenza reciproca, che come visto è una delle ipotesi in cui si può procedere alla compensazione, totale o, come in questo caso, parziale delle spese, in quanto l’appello formulato dall’INPS è stato in parte accolto con la condanna dell’istituto al pagamento di una somma notevolmente inferiore rispetto a quella indicata all’esito del giudizio di primo grado, non può ritenersi, ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., viziata la sentenza, in quanto il riferimento all’esito complessivo della lite sottende proprio la circostanza che in grado di appello per l’istituto l’esito sia risultato, in parte, favorevole.
La soccombenza reciproca, ravvisabile quando l’appello riduce in misura rilevante la condanna pronunciata in primo grado pur lasciando sussistere una condanna a carico dell’appellante, consente la compensazione totale o parziale delle spese. In tale situazione, il riferimento all’esito complessivo della lite può costituire motivazione sufficiente della compensazione parziale.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Poiché nella fattispecie in esame sussiste il requisito della soccombenza reciproca, che come visto è una delle ipotesi in cui si può procedere alla compensazione, totale o, come in questo caso, parziale delle spese, in quanto l’appello formulato dall’INPS è stato in parte accolto con la condanna dell’istituto al pagamento di una somma notevolmente inferiore rispetto a quella indicata all’esito del giudizio di primo grado, non può ritenersi, ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., viziata la sentenza, in quanto il riferimento all’esito complessivo della lite sottende proprio la circostanza che in grado di appello per l’istituto l’esito sia risultato, in parte, favorevole.
Non è apparente la motivazione sulla compensazione parziale delle spese quando il riferimento all’esito complessivo della lite è riferibile alla soccombenza reciproca, determinata dall’accoglimento parziale dell’appello e dalla significativa riduzione della condanna di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi
Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è circoscritto al controllo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione, totale o parziale, spetta al giudice di merito nei casi ammessi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l’aumento quantitativo della domanda è ammissibile come emendatio libelli quando resta invariata la pretesa e non introduce nuovi fatti costitutivi o un nuovo tema di indagine, ma non basta che l’importo maggiore emerga da una consulenza tecnica d’ufficio: occorre che dalla domanda introduttiva risulti che la somma indicata era provvisoria o che si rivendicava anche l’eventuale maggiore importo accertabile in giudizio.
- Quando l’attore chiede una somma determinata sulla base di conteggi dettagliati che individuano anche gli elementi di calcolo della pretesa, senza riserva di un maggiore importo o prospettazione di ulteriori elementi da acquisire, la successiva richiesta di una somma superiore può eccedere i limiti della domanda originaria; una condanna oltre tale limite integra ultrapetizione.
- La domanda va individuata considerando non soltanto l’importo richiesto, ma anche il fondamento e i criteri di calcolo illustrati nell’atto introduttivo; questi elementi concorrono a delimitare il thema decidendum.
- L’offerta subordinata di una quantificazione da parte del convenuto, formulata insieme alla richiesta di rigetto e senza riconoscimento della pretesa, costituisce una mera difesa e non un’ammissione del debito.
- La soccombenza reciproca può sussistere anche quando, dopo l’accoglimento parziale dell’appello, il convenuto rimane condannato ma per una somma notevolmente inferiore a quella stabilita in primo grado; essa consente la compensazione totale o parziale delle spese.
- Il controllo di cassazione sulla compensazione delle spese non si estende alla valutazione di opportunità rimessa al giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che la motivazione risulti priva di un riferimento concreto alla ragione della compensazione.
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