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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26677/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il pensionato, titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale sulla base di 206 settimane di contribuzione maturate in Italia e 1.603 settimane maturate all’estero, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi la condanna dell’INPS a riliquidare il pro-rata italiano applicando il trattamento minimo previsto dall’art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995 in relazione agli anni di contribuzione complessivamente maturati in Italia e all’estero. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 46/2021 depositata il 25 gennaio 2021, aveva accolto l’impugnazione dell’INPS, ritenendo che il calcolo dovesse considerare soltanto gli anni di contribuzione italiana. In Cassazione il pensionato ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995, sostenendo che il riferimento normativo a «ogni anno di contribuzione» comprende anche i periodi esteri, poiché la pensione è acquisita mediante cumulo; ha inoltre richiamato il rapporto di un quarantesimo previsto dalla disposizione e la durata contributiva massima di quarant’anni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del Regolamento CEE n. 1408/71, sostenendo che i periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri devono essere considerati come compiuti nello Stato competente.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha confermato che il cumulo o la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri rileva per acquisire il diritto alla pensione, ma non comporta trasferimento dei contributi né modifica il criterio di calcolo della quota a carico di ciascun ente: ciascuno eroga il pro-rata in misura corrispondente ai contributi effettivamente versati presso di sé. Di conseguenza, per il minimo del pro-rata italiano previsto dall’art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995 rilevano gli anni di contribuzione maturati in Italia, non quelli esteri; questi ultimi possono rilevare, nei casi previsti, ai fini dell’esclusione dell’integrazione o del suo riassorbimento. La Corte ha ritenuto di conformarsi ai precedenti Cass. n. 27115/2025 e n. 27574/2025. Quanto al secondo motivo, ha escluso che l’art. 18 del Regolamento CEE n. 1408/71 conduca a una diversa conclusione, poiché la totalizzazione prevista dalla disposizione riguarda il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico e non la quantificazione del pro-rata italiano. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate, dato che l’orientamento richiamato si è formato dopo il deposito del ricorso. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 15, legge n. 335 del 1995

    La norma riguarda la misura minima della pensione di vecchiaia - in particolare quella del solo pro-rata liquidabile dall’ente previdenziale italiano - allorché il diritto a pensione sia stato acquisito mediante totalizzazione di contributi versati in Italia e all’estero, e stabilisce che tale misura minima non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

    Il minimo del pro-rata a carico dell’ente previdenziale italiano si calcola considerando gli anni di contribuzione maturati in Italia, non quelli riconosciuti all’estero.

  • art. 18 del Regolamento CEE n. 1408/71

    Come chiarito dalla già citata Cass. n. 27115/2025 questa disposizione, infatti, concerne, come si evince dalla sua stessa intitolazione (Totalizzazione dei periodi di assicurazione), il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico e non incide, quindi, sulla tematica qui valutata, per cui non si può certamente affermare che l’interpretazione dell’art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995, qui condivisa, si ponga in contrasto con la citata normativa comunitaria.

    La totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla disposizione serve a stabilire il diritto alla prestazione e non determina che i periodi esteri siano conteggiati per calcolare il minimo del pro-rata italiano.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale, il cumulo o la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Stati diversi rileva per il riconoscimento del diritto alla pensione, ma non trasferisce i contributi da un ente previdenziale all’altro e non modifica il criterio di calcolo pro-rata: ciascun ente eroga la quota corrispondente ai contributi effettivamente versati presso di sé.
  • Ai fini del minimo previsto dall’art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995 per il pro-rata italiano, si considerano gli anni di contribuzione maturati in Italia, non quelli maturati all’estero; questi ultimi possono rilevare, nei casi normativamente previsti, per l’esclusione o il riassorbimento dell’integrazione.
  • La regola di totalizzazione dei periodi assicurativi stabilita dall’art. 18 del Regolamento CEE n. 1408/71 attiene alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico e non impone di computare i periodi esteri nella determinazione dell’importo minimo del pro-rata a carico dell’ente previdenziale italiano.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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