Cassazione Civile, Ordinanza n. 26653/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava l’iscrizione d’ufficio alla Cassa per l’anno 2016 di un geometra iscritto all’albo, in ragione delle cariche di socio accomandatario in una società edile e di socio e successivamente liquidatore in una società immobiliare, nonché la richiesta dei contributi minimi di maternità, integrativo e soggettivo per il medesimo anno. Il Tribunale di Piacenza aveva accolto l’opposizione del geometra, dichiarando insussistenti i presupposti per l’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 22 della legge n. 773/1982. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 905/2021 pubblicata il 10 novembre 2021, aveva confermato tale statuizione, riformandola soltanto quanto alle spese. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due ha denunciato violazione delle norme sulla privatizzazione delle casse e sulla previdenza dei geometri, nonché dello statuto della Cassa e delle regole d’interpretazione, sostenendo che l’iscrizione all’albo comporta l’obbligo di iscrizione e di contribuzione minima anche senza esercizio continuativo della professione, produzione di reddito o mancata iscrizione ad altra gestione previdenziale. Con il terzo motivo ha dedotto che le cariche societarie del geometra, considerate alla luce della nozione dinamica di libera professione, erano rilevanti per l’obbligo previdenziale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, rilevando che la Corte d’appello aveva disapplicato l’art. 5 dello statuto della Cassa e aveva ritenuto irrilevante la mera iscrizione all’albo, in contrasto con i principi secondo cui l’iscrizione all’albo è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione previdenziale e di pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dall’occasionalità dell’attività, dalla produzione di reddito e dall’iscrizione ad altra gestione. Ha precisato, tuttavia, che occorre accertare in fatto se l’attività concretamente svolta dal geometra, anche nelle società indicate, sia riconducibile a quella rilevante ai fini dell’iscrizione alla Cassa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la Corte d’appello aveva assorbito il corrispondente motivo di gravame per difetto del presupposto dell’iscrizione e non aveva quindi deciso implicitamente che l’attività fosse estranea al perimetro normativo richiamato. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024);
La norma concorre a definire i presupposti legali dell’iscrizione obbligatoria; le previsioni statutarie successive alla privatizzazione non hanno introdotto nuove categorie di iscritti, ma hanno ridefinito il sistema degli obblighi contributivi.
art. 5 dello statuto della Cassa
l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito;
Lo statuto legittimamente prevede l’obbligo di iscrizione e di contribuzione minima per il geometra iscritto all’albo, senza che siano decisivi la continuità dell’attività o la produzione di reddito. Resta necessario accertare in fatto la riconducibilità dell’attività svolta a quella rilevante per l’iscrizione alla Cassa.
art. 1, legge n. 37/1967
le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024);
La disciplina statutaria successiva alla privatizzazione va letta come ridefinizione degli obblighi contributivi nell’ambito dei soggetti già contemplati dalla normativa, non come estensione dell’iscrizione a nuove categorie.
artt. 1 e ss., d.lgs. n. 509/1994
le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024);
La privatizzazione delle casse non ha comportato, in base alla decisione, un ampliamento delle categorie obbligatoriamente iscritte; ha consentito la ridefinizione del sistema contributivo nei limiti indicati dalla legge.
art. 3, comma 12, legge n. 335/1995
le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024);
La disciplina è richiamata quale fondamento della possibilità per le casse privatizzate di adottare interventi contributivi volti a garantire il loro equilibrio finanziario di lungo periodo.
art. 1, comma 763, legge n. 296/2006
La norma è indicata tra quelle denunciate dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 1, comma 488, legge n. 147/2013
La norma è indicata tra quelle denunciate dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella motivazione.
La norma è indicata tra quelle denunciate dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 38 Cost.
La norma è indicata tra quelle denunciate dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella motivazione.
La norma è indicata tra quelle denunciate dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 12 preleggi
La norma è richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
Le regole d’interpretazione contrattuale sono invocate dalla ricorrente con riguardo allo statuto, ma la Corte decide sulla base dei principi in materia di iscrizione previdenziale senza darne una specifica interpretazione.
La norma è indicata tra quelle denunciate con il terzo motivo, dichiarato assorbito; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 16, r.d. n. 724/1929
La Corte rileva che la decisione impugnata non può essere intesa come una valutazione implicita dell’estraneità dell’attività svolta dal geometra al perimetro di tale norma; il motivo relativo resta assorbito.
art. 2, comma 26, legge n. 335/1995
La norma è indicata tra quelle denunciate con il terzo motivo, dichiarato assorbito; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 18, comma 12, legge n. 111/2011
La norma è richiamata dalla ricorrente quale interpretazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ma il terzo motivo è assorbito e la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nei motivi di ricorso; la Corte accoglie i primi due motivi così proposti.
La norma è richiamata soltanto quanto al termine per il deposito dell’ordinanza, senza che la Corte ne sviluppi un’interpretazione.
Massime di principio
- Per l’iscrizione obbligatoria alla previdenza della categoria dei geometri, l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima; non sono di per sé decisive l’occasionalità dell’attività, la mancata produzione di reddito o l’iscrizione ad altra gestione previdenziale.
- La previsione statutaria dell’obbligo di contribuzione minima anche per l’attività saltuaria e occasionale rientra nel potere regolamentare della Cassa privatizzata, nei termini riconosciuti dalla decisione.
- Quando la controversia investe attività svolte dal professionista in veste di socio, amministratore o liquidatore di società, il giudice deve accertare in fatto se l’attività concretamente svolta sia riconducibile a quella rilevante ai fini dell’iscrizione alla Cassa; non può escludere l’obbligo limitandosi a ritenere irrilevante l’iscrizione all’albo o disapplicando la disciplina statutaria.
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