Cassazione Civile, Ordinanza n. 26674/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L’INPGI aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 229.161,00, relativo a omissioni contributive per i giornalisti Belossi, Lodigiani, Merli e Ferrise nel periodo febbraio 2003-aprile 2008, dopo un accertamento ispettivo che aveva rilevato l’omessa denuncia dei rapporti come subordinati. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione della società e revocato il decreto; la Corte d’appello aveva poi riconosciuto la natura subordinata dei rapporti e condannato la società al pagamento di € 45.852,00 per Ferrise, € 18.503,00 per Merli, € 64.306,00 per Lodigiani ed € 100.500,00 per Belossi. Nel precedente giudizio di cassazione era stato dichiarato inammissibile il motivo sulla natura subordinata dei rapporti e accolto quello relativo alla quantificazione, con rinvio perché la decisione territoriale faceva riferimento a una consulenza tecnica d’ufficio mai espletata. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che le contestazioni sulla subordinazione fossero precluse nel giudizio rescissorio, che la quantificazione non fosse stata contestata nell’atto di opposizione, che fosse corretto il regime sanzionatorio applicato e che le denunce dei lavoratori avessero interrotto la prescrizione. La società ha proposto tre motivi di ricorso: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’inquadramento della giornalista Belossi come collaboratrice fissa anziché redattrice; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989 e dell’art. 2 del c.n.l.g., assumendo che il giudicato sull’inquadramento come collaboratrice fissa imponesse una diversa quantificazione contributiva; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché non avrebbe spiegato la conferma dei contributi calcolati, secondo la ricorrente, sulla qualifica di redattrice.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente e respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la ricorrente muovesse dall’erroneo presupposto che il riconoscimento della qualifica di collaboratrice fissa comportasse automaticamente una riduzione dei contributi. Per la posizione di Belossi, la quantificazione era stata effettuata non sui minimi retributivi del c.n.l.g., ma sulle somme effettivamente corrisposte, risultanti dall’accertamento ispettivo e da dati contabili conosciuti dalla società. Tale base di calcolo non era stata contestata nell’opposizione: la contestazione della qualifica di redattrice, formulata in subordine rispetto a quella sulla subordinazione, non equivaleva a contestare i compensi effettivamente erogati utilizzati per il calcolo. La conferma dell’importo non ha quindi violato il giudicato interno sulla qualifica e non presenta il dedotto vizio motivazionale. Il ricorso è stato rigettato. La società è stata condannata a rifondere all’INPGI le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sentenza impugnata, allora, non ha in alcun modo violato il giudicato interno in ordine al riconoscimento della qualifica di collaboratrice fissa per la giornalista Belossi, affermando, in senso opposto, che sull’accertamento dei rapporti di lavoro si era formato un giudicato interno.
Il giudicato interno sull’accertamento della qualifica di collaboratrice fissa non impedisce di confermare la quantificazione contributiva effettuata sui compensi realmente corrisposti, se tale base di calcolo non è stata specificamente contestata.
art. 1 d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989
In riferimento alla posizione della giornalista Belossi, come emerge chiaramente dalla nota dell’INPGI depositata nel primo giudizio innanzi alla Corte di appello su richiesta dell’organo giudicante in data 1° marzo 2016 (il cui contenuto è conformemente indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio), i contributi in favore della giornalista indicata sono stati quantificati non già sulla base dei minimi retributivi previsti dal c.n.l.g., ma sulle somme effettivamente corrisposte dalla società datrice di lavoro come riscontrate in sede di accertamento ispettivo.
Nel caso deciso, la quantificazione dei contributi è stata ritenuta corretta sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte e accertate, anziché dei minimi contrattuali, sicché il diverso inquadramento della lavoratrice non determina da solo una diversa base contributiva.
art. 2 c.n.l.g.
La società ricorrente nel contestare tale affermazione ha riprodotto alcuni stralci del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dal quale, tuttavia, emerge unicamente che la datrice di lavoro, in relazione alla posizione della giornalista Belotti, ha contestato, in subordine alla contestazione circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento della qualifica di redattrice, ma non anche la quantificazione dei contributi operata dall’INPGI sulla base dei compensi effettivamente erogati in favore della giornalista, come risultanti dal verbale ispettivo.
La contestazione dell’inquadramento contrattuale non coincide con la contestazione della quantificazione dei contributi basata sui compensi effettivamente erogati; il richiamo ai minimi previsti per la qualifica di collaboratore fisso non vale, da solo, a dimostrare che la quantificazione concretamente operata sia stata tempestivamente contestata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il riconoscimento giudiziale di una qualifica lavorativa diversa da quella indicata in sede ispettiva non comporta automaticamente una riduzione dei contributi quando questi siano stati calcolati sui compensi effettivamente corrisposti e non sui minimi retributivi della qualifica.
- La contestazione dell’inquadramento del lavoratore non equivale alla contestazione della base di calcolo contributiva costituita dai compensi effettivamente erogati; chi intende contestare quest’ultima deve dedurre specificamente l’erroneità della quantificazione.
- Nel giudizio di rinvio circoscritto alla quantificazione del credito non possono essere riaperte questioni relative all’accertamento della natura subordinata dei rapporti già definite nei precedenti gradi.
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