Cassazione Civile, Ordinanza n. 08588/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione che contestava a una società 25 trasporti di sansa di olive qualificata dall'autorità come rifiuto speciale non pericoloso, eseguiti senza formulario di identificazione rifiuti ma con DDT. La società ha opposto la sanzione davanti al tribunale e poi in appello, sostenendo: 1) decadenza dell'azione amministrativa per tardiva contestazione, poiché il termine di 90 giorni avrebbe dovuto decorrere da atti anteriori all'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 2) omesso esame del nulla osta del pubblico ministero del 1.2.2012; 3) insussistenza della colpa, perché la mancata redazione dei FIR sarebbe dipesa da una nota della provincia che avrebbe escluso l'obbligo; 4) omesso esame dell'archiviazione in autotutela di un'analoga pratica di altro operatore; 5) irrilevanza dell'assoluzione penale del legale rappresentante, invocando l'efficacia del giudicato penale; 6) errata esclusione del cumulo giuridico delle sanzioni, anche alla luce del sopravvenuto intervento normativo in materia ambientale. La Corte d'appello ha confermato la sanzione, ritenendo tempestiva la contestazione, sussistente la responsabilità della società come obbligata in solido, corretta la qualificazione della sansa come rifiuto e non sottoprodotto, e insussistente l'unicità dell'azione per il cumulo. In Cassazione la società ha riproposto sei motivi; la Suprema Corte ha respinto i primi cinque e ha accolto il sesto per sopravvenienza normativa, cassando con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il sesto motivo di ricorso, relativo all'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative in materia ambientale alla luce dello ius superveniens introdotto nel 2023, e ha rigettato tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, perché applichi la nuova disciplina dell'art. 258, comma 9-bis, del d.lgs. 152/2006 e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La violazione consiste nel trasporto di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione; nel caso concreto la sansa è stata ritenuta rifiuto e non sottoprodotto.
art. 184-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Per escludere la qualificazione di sottoprodotto è necessario il contemporaneo rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma.
art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689
Il termine per la contestazione decorre, quando gli elementi emergano da indagini penali, dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, per preservare il segreto istruttorio.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
L'elemento soggettivo nelle violazioni amministrative richiede almeno la colpa del trasgressore persona fisica; l'errore inevitabile sulla liceità può escludere la responsabilità solo se provato dall'opponente.
art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689
L'ente risponde in solido per la violazione commessa dal dipendente o rappresentante nell'esercizio delle funzioni, come soggetto tenuto al pagamento della sanzione, non come autore dell'illecito.
art. 8 l. 24 novembre 1981, n. 689
La Corte d'appello aveva escluso il cumulo giuridico per mancanza di unicità dell'azione; la Cassazione non decide nel merito di tale assetto perché sopravviene una disciplina speciale più favorevole.
La sentenza penale irrevocabile non spiega efficacia nel successivo giudizio civile se manca la perfetta coincidenza soggettiva tra i partecipanti ai due giudizi.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte rileva l'inammissibilità dei motivi di omesso esame per difetto di specificità in presenza di doppia conforme.
art. 8-quater, comma 1, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 conv. in l. 15 dicembre 2023, n. 191
Ha introdotto nell'art. 258 del d.lgs. 152/2006 il comma 9-bis, applicabile retroattivamente alle violazioni anteriori al d.lgs. 116/2020 non ancora coperte da giudicato.
art. 258, comma 9-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato"
La norma sopravvenuta impone di applicare retroattivamente il regime più favorevole del cumulo giuridico alle violazioni ambientali pregresse non definitivamente accertate.
art. 258, comma 9, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio"
È la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative ambientali richiamata come nuova regola applicabile al caso.
Il segreto istruttorio impedisce che la contestazione amministrativa sia anticipata quando gli elementi emergono dagli atti penali non ancora ostensibili.
L'avviso di conclusione delle indagini è uno degli atti considerati nella vicenda come momento rilevante ai fini della decorrenza del termine di contestazione.
art. 24 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato per distinguere l'ipotesi di connessione per pregiudizialità rispetto al criterio generale di decorrenza del termine di contestazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione, ma il motivo non è stato accolto.
art. 2 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nel sistema della responsabilità amministrativa per sottolinearne la natura personale riferita al trasgressore.
art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689
È la norma sul cumulo formale/giuridico evocata dalla società; la sua applicazione è stata superata dalla disciplina ambientale sopravvenuta.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative collegate a fatti emersi nel corso di indagini penali, il termine per la contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, quando ciò sia necessario a preservare il segreto istruttorio.
- Nel giudizio di legittimità, la valutazione del momento in cui la contestazione amministrativa poteva ragionevolmente essere effettuata è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile se sorretta da motivazione congrua.
- Nelle violazioni amministrative, l'elemento soggettivo si riferisce anzitutto al trasgressore persona fisica; la persona giuridica chiamata a rispondere in solido non può di regola invocare autonomamente la propria carenza di colpa come se fosse autrice dell'illecito.
- L'errore sulla liceità della condotta può escludere la responsabilità amministrativa solo se è inevitabile, supportato da elementi positivi esterni idonei a ingenerare un affidamento incolpevole, e l'onere di provarlo grava sull'opponente.
- La sentenza penale irrevocabile non produce efficacia vincolante nel successivo giudizio civile quando non vi sia perfetta coincidenza soggettiva tra i partecipanti ai due processi.
- In presenza di 'doppia conforme', i motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non confronta specificamente le rationes decidendi delle due sentenze di merito e non dimostra la loro diversità.
- Lo ius superveniens più favorevole in materia di sanzioni amministrative ambientali si applica anche alle violazioni pregresse non ancora coperte da giudicato, imponendo al giudice del rinvio di rideterminare la sanzione secondo il nuovo regime del cumulo giuridico.
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